Sentenza n. 3110/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 204/2025, pubblicata il 27.05.2025, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 29.05.2025, con cui il Tribunale Civile di Varese, sezione lavoro: “accerta e dichiara il diritto di PAOLA INNARO ad ottenere la “carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” per gli AA.SS. 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico (…) per l’effetto condanna il Ministero convenuto all’attribuzione della Carta Elettronica in favore della ricorrente per l’importo di € 500,00 per ciascun anno scolastico richiesto;(…)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale civile di Varese che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale civile di Varese, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a ottenere la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per l'importo di 500 euro relativamente a ciascuno degli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né documentato l'integrale esecuzione della sentenza. Il ricorso è stato ritenuto procedibile perché, tra la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo e la proposizione del ricorso, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale civile di Varese. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attribuendogli il compito di intervenire, su istanza della creditrice, entro i successivi 60 giorni, determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario non ha diritto a compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori, spese generali, eventuale contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base normativa del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione della sentenza utilizzata quale titolo esecutivo.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio di adeguatezza è stato utilizzato per liquidare le spese di lite in relazione alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione del ricorso.
- In presenza di un giudicato che riconosce una somma o una prestazione determinata e dell'assenza di prova dell'integrale adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine assegnato.
- Il commissario ad acta può essere nominato già nella sentenza di ottemperanza per il caso di perdurante inerzia, con decorrenza dell'incarico subordinata all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dirigente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrano nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto alcun compenso per l'attività di commissario ad acta.
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