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Sentenza

Sentenza n. 13005/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202605172

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata il 18 novembre 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione dell’immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva proposto ricorso per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma e dal Ministero dell’Interno sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio, la Questura ha comunicato al difensore che il procedimento amministrativo si era concluso e che l’interessato avrebbe potuto recarsi presso il Commissariato di Anzio per il ritiro del titolo. Il ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse a una pronuncia sull’illegittimità del silenzio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, rilevando che la definizione del procedimento amministrativo aveva fatto venir meno l’interesse del ricorrente a ottenere una pronuncia sul silenzio della pubblica amministrazione. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione dell’evoluzione della vicenda e della definizione in rito della controversia. In favore del difensore del ricorrente, ammesso al patrocinio a spese dello Stato, è stato liquidato l’importo di euro 632,27, oltre spese generali, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Applicato per definire il giudizio mediante declaratoria di improcedibilità.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate dal giudice.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Applicato per la riduzione del compenso spettante al difensore in ragione dell’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 4, comma 4, D.M. 147/2022

    Applicato per la riduzione del compenso tabellare in ragione dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.

  • art. 4, comma 9, D.M. 147/2022

    Applicato per la riduzione del compenso in conseguenza dell’improcedibilità del giudizio.

Massime di principio

  • La conclusione del procedimento amministrativo relativo all’istanza sulla quale si era formato il silenzio fa venir meno l’interesse attuale del ricorrente a ottenere una pronuncia sull’illegittimità del silenzio, determinando l’improcedibilità del ricorso.
  • Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’interesse a ricorrere deve permanere fino alla decisione; la sopravvenuta definizione dell’istanza da parte dell’amministrazione comporta il sopravvenuto difetto di interesse.
  • In caso di improcedibilità sopravvenuta per evoluzione della vicenda amministrativa, il giudice può compensare le spese di lite valutando le circostanze concrete del procedimento.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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