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Ordinanza

Ordinanza n. 628/2026 - Napoli, Sezione 9

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l'annullamento, previa sospensione: a - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 270 del 10 settembre 2025, con cui è stata disposta la aggiudicazione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di "Sorveglianza Attiva Antincendio" per i presidi ospedalieri, l'ospedale di comunità e l'hospice dell'Azienda Sanitaria Locale Caserta (CIG: B541789726) in favore del RTI Elisicilia s.r.l. - Security Service S.r.l.; b - ove occorra, del verbale del RUP del 01.09.2025 che, all'esito del contraddittorio, ha dichiarato la congruità della offerta del RTI controinteressato; c - ove occorra, ancora, dei verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 4 del 17/07/2025 nella parte in cui ha redatto la graduatoria provvisoria collocando il RTI Elisicilia al primo posto; d - della delibera dell'A.S.L. Caserta n. 102 del 25.09.2025 di presa d'atto della determina di aggiudicazione sub a); e - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziali, per quanto di ragione, ivi compresi i chiarimenti e le giustificazioni del RTI aggiudicatario, in sede di verifica di congruità; nonché per l'accertamento del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione ed al subentro nella procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 133, co. 1 lett. e), c.p.a., anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, stipulato medio tempore. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente in data 26.11.2025, per l’annullamento, previa sospensione: a - della determinazione del Direttore Generale di So.Re.Sa. S.p.A. n. 270 del 10 settembre 2025 con cui si è disposta l’aggiudicazione del servizio di "Sorveglianza Attiva Antincendio" per i presidi ospedalieri, l’ospedale di comunità e l’hospice dell’Azienda Sanitaria Locale Caserta (CIG: B541789726) in favore del RTI Elisicilia s.r.l. - Security Service S.r.l.; nonché per l’accertamento del diritto della società ricorrente all’aggiudicazione ed al subentro nella procedura di gara controversa, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell’art. 133, co. 1, lett. e), c.p.a., anche previa declaratoria di inefficacia del contratto, stipulato medio tempore.

Giustizia amministrativa202505571

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della procedura aperta per il servizio di Sorveglianza Attiva Antincendio in favore di un raggruppamento temporaneo di imprese, unitamente agli atti di verifica di congruità dell'offerta e agli atti di gara connessi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione disposta da So.Re.Sa. S.p.A. in favore di un RTI concorrente, contestando anche il verbale del RUP che aveva dichiarato congrua l'offerta dell'aggiudicatario, la graduatoria provvisoria e gli atti connessi, chiedendo l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto all'aggiudicazione e al subentro, nonché, se necessario, la declaratoria di inefficacia del contratto stipulato medio tempore. La ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti contro la medesima aggiudicazione e ha reiterato le domande di aggiudicazione e subentro. Dal testo dell'ordinanza non emergono le specifiche censure sostanziali dedotte, poiché il giudice si è limitato a disporre ulteriori incombenti istruttori.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della controversia né si è pronunciato sull'annullamento dell'aggiudicazione, sull'accertamento del diritto all'aggiudicazione o al subentro, né sull'eventuale inefficacia del contratto. Rilevata l'impossibilità tecnica del verificatore di accedere al portale informatico, ha differito e rideterminato i termini già fissati per la verificazione: pagamento dell'eventuale anticipo al verificatore e nomina dei consulenti tecnici di parte entro il 31 gennaio 2026; svolgimento della verificazione entro il 28 febbraio 2026, con preavviso di cinque giorni alle parti; trasmissione dello schema di relazione entro il 7 marzo 2026; osservazioni dei consulenti tecnici entro il 14 marzo 2026; deposito della relazione finale entro il 21 marzo 2026 secondo le regole tecniche del PAT. Ha inoltre precisato il regime decadenziale per la presentazione della domanda di liquidazione degli ausiliari del magistrato ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2002 e ha fissato l'udienza di discussione del merito al 28 aprile 2026.

Norme richiamate

  • art. 133, comma 1, lett. e), c.p.a.

    La controversia è indicata dalla ricorrente come rientrante nella giurisdizione esclusiva in materia di procedure di affidamento di contratti pubblici; l'ordinanza non esamina espressamente la questione.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    a pena di decadenza: trascorsi cento giorni dalla data della testimonianza, o dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico degli ausiliari del magistrato; trascorsi duecento giorni dalla trasferta, per le trasferte relative al compimento di atti fuori dalla sede in cui si svolge il processo e per le spese e indennità di viaggio e soggiorno degli ausiliari del magistrato

    La domanda di pagamento delle spettanze degli ausiliari del magistrato deve essere presentata entro i termini decadenziali indicati dalla disposizione.

Massime di principio

  • Quando la decisione della controversia dipende dagli esiti di una verificazione e il verificatore rappresenta un'impossibilità tecnica di accedere agli atti, il giudice può differire e rideterminare i termini delle operazioni istruttorie, assicurando il contraddittorio tra parti, verificatore e consulenti tecnici di parte.
  • Nella verificazione disposta dal giudice, l'avviso dell'inizio delle operazioni deve essere comunicato alle parti e ai consulenti tecnici di parte con un congruo preavviso, così da rendere effettivo il contraddittorio.
  • Ai sensi dell'art. 71 d.P.R. n. 115/2002, la domanda dell'ausiliario del magistrato per il pagamento di onorari, spese e indennità deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cento giorni dal compimento delle operazioni relative all'incarico oppure entro duecento giorni dalla trasferta per le attività svolte fuori dalla sede processuale.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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