Cassazione Civile, Ordinanza n. 38240/2021 del 03/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (coerede)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio in cui era stata accertata l'usucapione, in favore di un soggetto, di un terreno con sovrastante fabbricato sito in Palombara Sabina. Alcuni coeredi avevano proposto opposizione ex art. 404 c.p.c. avverso quella sentenza, sostenendo di essere stati pretermessi come litisconsorti necessari o comunque di vantare una posizione incompatibile con l'accertamento compiuto. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione e la Corte d'appello aveva confermato, escludendo la qualità di litisconsorti necessari pretermessi e ritenendo che l'atto di transazione richiamato dalle opponenti non fosse idoneo a fondare la legittimazione all'opposizione. Contro tale sentenza una delle coeredi proponeva ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, ma prima della decisione depositava atto di rinuncia al ricorso, notificato alla controparte e da questa accettato in ragione di un accordo transattivo intervenuto tra le parti.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso nel merito perché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e il controricorrente ha accettato la rinuncia. Verificati i requisiti formali dell'atto di rinuncia ex artt. 390 e 391 c.p.c., la Corte ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre precisato che, trattandosi di estinzione per rinuncia e non di rigetto o inammissibilità, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, in considerazione dell'accordo tra le parti.
Norme richiamate
art. 404 c.p.c.
opposizione proposta ex art. 404 c.p.c.
richiamato come rimedio esperito dai terzi che assumevano di essere pretermessi o titolari di una posizione incompatibile con la sentenza passata in giudicato.
art. 390, comma 2, c.p.c.
L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, c.p.c.
la rinuncia al ricorso per cassazione deve rispettare i requisiti formali previsti dalla norma per essere efficace.
art. 391, ult. co. c.p.c.
a norma dell'art. 391, ult. co ., c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione
la rinuncia al ricorso, quando ritualmente proposta, comporta l'estinzione del giudizio di legittimità.
art. 306, comma 1, c.p.c.
è inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, c.p.c.
la disciplina della rinuncia agli atti del giudizio, subordinata all'accettazione delle parti costituite nel processo di merito, non si applica al giudizio di cassazione nei medesimi termini.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
esclude l'applicabilità dell'art. 13 co. 1 quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso, poiché la norma opera solo in caso di soccombenza/definizione negativa dell'impugnazione nei casi previsti.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
inserito dall'art. 1, co. 17, 1. 24 dicembre 2012, n. 228
norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso, se ritualmente formulata e accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
- La disciplina della rinuncia agli atti del processo prevista per il giudizio di merito non si applica automaticamente al giudizio di legittimità nei medesimi termini, dovendosi fare riferimento alle norme speciali sul ricorso per cassazione.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorrente non vittorioso non è dovuto quando l'esito del giudizio di cassazione sia l'estinzione per rinuncia, poiché tale previsione ha natura eccezionale e sanzionatoria e va interpretata restrittivamente.
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