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Sentenza

Sentenza n. 16564/2026 - Roma, Sezione 2Q

Domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione dei crediti maturati e non corrisposti nel corso del rapporto di servizio.

Giustizia amministrativa202313073

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaaltro

Atto impugnato: Mancata corresponsione integrale dei trattamenti economici di missione e del F.E.S.I. richiesti per il servizio svolto negli anni 2016-2017

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorso, riassunto dopo che il giudice ordinario aveva dichiarato il difetto di giurisdizione con sentenza n. 4743/2023, chiedeva la condanna dell’Amministrazione al pagamento di complessivi € 4.942,74: € 1.839,02 per differenze sul trattamento di missione già liquidato, € 1.875,84 per fogli di viaggio non liquidati e € 1.227,88 per F.E.S.I. e relativi interessi, oltre agli ulteriori interessi richiesti. Il ricorrente invocava la disciplina sul trattamento economico di missione e trasferimento dei dipendenti statali e sosteneva di avere maturato tali crediti per missioni fuori dalla sede ordinaria. Il Ministero eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza delle pretese: contestava l’applicabilità del F.E.S.I. 2017 alle Forze di completamento; affermava che per gli spostamenti con mezzo proprio non autorizzato era stato riconosciuto il controvalore del biglietto ferroviario; rilevava che i fogli di viaggio non liquidati erano stati trasmessi dopo la chiusura dell’esercizio finanziario e, in ogni caso, che non erano stati specificati e documentati analiticamente i singoli viaggi, le spese sostenute, le somme già pagate, i criteri di calcolo e gli interessi richiesti.

La decisione

Il TAR respinge nel merito la domanda, ritenendola infondata sulla base dei fatti e dei documenti prodotti dal Ministero, non contestati dal ricorrente. Quanto alle differenze per missioni raggiunte con mezzo proprio non autorizzato, l’Amministrazione poteva limitare il riconoscimento al controvalore del biglietto ferroviario: l’uso del mezzo proprio, senza autorizzazione e senza uno specifico titolo normativo, non giustifica il rimborso di costi superiori a quelli riconoscibili per il mezzo ordinario. Il ricorrente, inoltre, non ha indicato analiticamente per ciascun foglio le spese effettive, gli importi liquidati o ridotti e i documenti che avrebbero giustificato le differenze; il foglio di viaggio, in quanto rendiconto, non sostituisce la prova dei singoli elementi del credito, da fornire mediante documentazione idonea e riferita all’ordine e allo svolgimento della missione. Per i fogli non liquidati, il TAR rileva che il foglio n. 1212/17 è pervenuto il 7 aprile 2018 e gli altri relativi ad attività del 2017 il 15 giugno 2018, quindi a esercizio finanziario concluso. Pur precisando che il ritardo contabile non esclude in assoluto una successiva regolarizzazione, il ricorrente avrebbe comunque dovuto provare analiticamente titolo, misura ed esigibilità di ogni voce, onere non assolto. La richiesta di F.E.S.I. per il 2017 è respinta perché il decreto ministeriale applicabile escludeva espressamente le Forze di completamento dai destinatari. Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 1799 e 1806 d.lgs. 66/2010

    Ai sensi della normativa di riferimento (v. anche gli artt. 1799 e 1806 del Codice dell’ordinamento militare), il diritto al trattamento economico di missione deve essere accertato in relazione alla concreta natura dell’ordine ricevuto, alla sede ordinaria, alla sede di destinazione, alla durata dello spostamento e alla documentazione di spesa.

    Il trattamento economico di missione non spetta automaticamente per ogni voce richiesta: il diritto va verificato in rapporto all’ordine di servizio, alle sedi e alla durata dello spostamento, nonché alla documentazione che comprovi le spese.

  • art. 34, comma 6, l. 196/2009

    L’art. 34, comma 6, della legge n. 196 del 2009 stabilisce che, “alla chiusura dell’esercizio finanziario al 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell’esercizio scaduto” e che gli uffici di controllo “non possono dare corso agli atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale data”.

    Dopo la chiusura al 31 dicembre non possono essere assunti impegni a carico dell’esercizio scaduto né gli uffici di controllo possono dare corso agli atti di impegno pervenuti successivamente. Il TAR precisa tuttavia che la tardività contabile non esclude in assoluto una successiva regolarizzazione, ferma la necessità di provare titolo, misura ed esigibilità del credito.

Massime di principio

  • Il trattamento economico di missione del personale militare deve essere accertato in concreto, verificando l’ordine di servizio fuori dalla sede ordinaria, le sedi interessate, la durata dello spostamento e la riconducibilità delle spese all’attività di servizio.
  • Il foglio di viaggio è uno strumento di rendicontazione e non prova, da solo, tutti gli elementi costitutivi del credito: il richiedente deve documentare puntualmente la missione e le spese mediante l’ordine di missione, i titoli di viaggio, le ricevute e gli altri giustificativi pertinenti.
  • In assenza di autorizzazione all’uso del mezzo proprio e di una specifica base normativa che ne consenta il rimborso, non può essere posto a carico dell’Amministrazione un costo superiore a quello riconoscibile per il mezzo ordinario ammesso dalla disciplina applicabile.
  • La trasmissione tardiva della documentazione di spesa dopo la chiusura dell’esercizio finanziario non esclude necessariamente ogni successiva regolarizzazione, ma il creditore deve comunque provare in modo analitico titolo, misura ed esigibilità di ciascuna voce richiesta.
  • Il personale appartenente alle Forze di completamento non ha diritto al F.E.S.I. per un’annualità quando il decreto ministeriale applicabile ne esclude espressamente tale categoria tra i destinatari.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiForze armate e forze di polizia
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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