Sentenza n. 2742/2026 - Roma, Sezione 5Q
l’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia - per l’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di euro 54,69 per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo; - in subordine, per l’ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di euro 54,69 per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell’ordinanza cautelare collegiale richiesta; - nonché per la condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a euro 14.218,49, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte del ricorrente o di altra somma ritenuta di giustizia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell’Ambasciata italiana a Dhaka sull’istanza di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito contro il silenzio serbato dall’Ambasciata italiana a Dhaka sulla domanda di rilascio del visto di ingresso, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, l’ordine di concludere il procedimento entro trenta giorni o altro termine ritenuto congruo, l’ingiunzione di una somma di euro 54,69 per ogni giorno di ritardo e il risarcimento dei danni quantificato in euro 14.218,49, oltre a una mensilità per ogni ulteriore mese di ritardo. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha rilasciato il visto. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l’ammissione al gratuito patrocinio e aveva proposto reclamo contro il provvedimento della Commissione che aveva dichiarato inammissibile tale istanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il rilascio del visto aveva soddisfatto integralmente la pretesa azionata. Ha inoltre dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio. Secondo il Collegio, ai sensi dell’art. 119 T.U.S.G., l’istanza era inammissibile perché, al momento in cui era sorta la pretesa, il ricorrente non si trovava sul territorio nazionale e non era in corso un procedimento diretto a ottenere un titolo di soggiorno: la domanda di visto di ingresso è autonoma rispetto a quella per il permesso di soggiorno e il rilascio del visto non determina automatismi nel rilascio del permesso. In ragione della definizione in rito e del comportamento dell’Amministrazione, che aveva soddisfatto la pretesa in tempi ritenuti ragionevoli, le spese sono state compensate per metà; il Ministero è stato condannato al pagamento della restante metà, liquidata in euro 500, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
atteso il soddisfacimento integrale della pretesa
Il soddisfacimento integrale della pretesa nel corso del giudizio comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
art. 119 T.U.S.G.
L’ammissione al gratuito patrocinio è stata ritenuta inammissibile, poiché il richiedente non si trovava in Italia e non era in corso un procedimento per il rilascio di un titolo di soggiorno; la richiesta del visto di ingresso non è equiparabile alla richiesta del permesso di soggiorno.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’Amministrazione adotta l’atto richiesto e soddisfa integralmente la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La domanda di visto di ingresso e la domanda di rilascio del permesso di soggiorno costituiscono procedimenti autonomi; il rilascio del visto non è equiparabile alla richiesta del permesso e non determina automatismi quanto al successivo rilascio del titolo di soggiorno.
- Ai fini dell’ammissione al gratuito patrocinio secondo la disciplina applicata dal giudice, è ostativa la circostanza che il richiedente, al momento del sorgere della pretesa, si trovi fuori dal territorio nazionale e non sia in corso un procedimento finalizzato al rilascio di un titolo di soggiorno.
Come è indicizzato
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