Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 209/2026 - Catania, Sezione 3

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso prot. n. 11382 del 17 marzo 2026; e per la condanna del Comune di Giarre all’esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202601039

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIIOrdinanza cautelareAccesso agli atti

Atto impugnato: provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 17 marzo 2026, con domanda di esibizione della documentazione richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso e hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto tacito, deducendo il periculum in mora derivante dall’impossibilità di ottenere tempestivamente la documentazione necessaria per integrare il contraddittorio nei giudizi principali, verificare le ragioni dell’esclusione e sostenere adeguatamente le proprie difese. Il Comune si è costituito in giudizio. Il testo non indica ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego tacito.

La decisione

Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha valorizzato il fatto che una delle ricorrenti aveva già proposto un distinto ricorso, nel quale l’istanza cautelare era stata rigettata e l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami era stata accolta; l’altro ricorrente aveva a sua volta proposto un distinto ricorso, le cui istanze cautelari e di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami erano state trattate nella medesima camera di consiglio. Inoltre, la trattazione collegiale del ricorso sull’accesso era già fissata per il 9 settembre 2026. Tali circostanze hanno consentito al Collegio di escludere il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa della decisione sulla domanda di accesso. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di € 500,00 oltre accessori, se dovuti, in favore del Comune per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della sospensione cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un periculum in mora; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto insussistente.

Massime di principio

  • Nel giudizio contro il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa della decisione sulla domanda di accesso.
  • Il periculum in mora può essere escluso quando, alla luce delle concrete scansioni dei giudizi principali e delle udienze già fissate o celebrate, la mancata ostensione immediata non determina un’effettiva compromissione del contraddittorio o del diritto di difesa.
  • La mera necessità della documentazione per verificare le ragioni di un’esclusione e predisporre le difese non dimostra automaticamente il periculum in mora, se le circostanze processuali escludono l’urgenza cautelare.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleTutela cautelareSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.