Ordinanza n. 209/2026 - Catania, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso prot. n. 11382 del 17 marzo 2026; e per la condanna del Comune di Giarre all’esibizione della documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento tacito di rigetto formatosi sull’istanza di accesso del 17 marzo 2026, con domanda di esibizione della documentazione richiesta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso e hanno chiesto, in via cautelare, la sospensione dell’efficacia dell’atto tacito, deducendo il periculum in mora derivante dall’impossibilità di ottenere tempestivamente la documentazione necessaria per integrare il contraddittorio nei giudizi principali, verificare le ragioni dell’esclusione e sostenere adeguatamente le proprie difese. Il Comune si è costituito in giudizio. Il testo non indica ulteriori specifici vizi di legittimità dedotti contro il diniego tacito.
La decisione
Il TAR ha rigettato l’istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora. Ha valorizzato il fatto che una delle ricorrenti aveva già proposto un distinto ricorso, nel quale l’istanza cautelare era stata rigettata e l’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami era stata accolta; l’altro ricorrente aveva a sua volta proposto un distinto ricorso, le cui istanze cautelari e di autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami erano state trattate nella medesima camera di consiglio. Inoltre, la trattazione collegiale del ricorso sull’accesso era già fissata per il 9 settembre 2026. Tali circostanze hanno consentito al Collegio di escludere il rischio di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa della decisione sulla domanda di accesso. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di € 500,00 oltre accessori, se dovuti, in favore del Comune per la fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti propri della sospensione cautelare, con particolare riferimento alla necessità di un periculum in mora; nel caso concreto tale presupposto è stato ritenuto insussistente.
Massime di principio
- Nel giudizio contro il silenzio-rigetto su un’istanza di accesso, la tutela cautelare richiede la dimostrazione di un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’attesa della decisione sulla domanda di accesso.
- Il periculum in mora può essere escluso quando, alla luce delle concrete scansioni dei giudizi principali e delle udienze già fissate o celebrate, la mancata ostensione immediata non determina un’effettiva compromissione del contraddittorio o del diritto di difesa.
- La mera necessità della documentazione per verificare le ragioni di un’esclusione e predisporre le difese non dimostra automaticamente il periculum in mora, se le circostanze processuali escludono l’urgenza cautelare.
Come è indicizzato
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