Sentenza del 10/10/2019 n. 25514 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi all'anno 2005, contestando la decadenza dal potere impositivo, il difetto di motivazione, l'incongruità del valore attribuito ai terreni edificabili e l'insufficienza della prova. Dopo il rigetto nei precedenti gradi, hanno proposto ricorso per revocazione sostenendo che la decisione fosse in contrasto con un giudicato formatosi tra le stesse parti per l'anno 2006. In Cassazione hanno denunciato la violazione degli articoli 2909 e 324 c.c. e dell'articolo 395, n. 5, c.p.c., sostenendo che il precedente giudicato avrebbe dovuto determinare l'esito della controversia e che la sua mancata considerazione integrasse un errore revocatorio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che l'interpretazione del giudicato costituisce interpretazione di una regola giuridica e non un mero accertamento di fatto. Pertanto, l'errata interpretazione o l'erronea presupposizione dell'esistenza o della portata di un giudicato costituisce errore di diritto, non errore di fatto revocatorio ai sensi dell'articolo 395, n. 4, c.p.c. Non sono state liquidate spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva. È stato inoltre dichiarato l'obbligo delle ricorrenti di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
Norme richiamate
Articolo 2909 c.c.
Disciplina l'autorità della cosa giudicata. Il giudicato fissa la regola del caso concreto e la sua portata deve essere interpretata secondo criteri assimilabili a quelli applicabili alle norme giuridiche.
Articolo 324 c.c.
È richiamato con riferimento alla formazione e agli effetti del giudicato, posto a fondamento della censura delle contribuenti.
Articolo 395, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio riguarda un errore di fatto risultante dagli atti. La Corte ha escluso che l'errata interpretazione o la mancata corretta individuazione della portata di un giudicato rientri in tale categoria, trattandosi di errore di diritto.
Articolo 395, n. 5, c.p.c.
È stato invocato dalle ricorrenti in relazione al contrasto con un precedente giudicato, ma la censura non è stata accolta poiché la questione prospettata riguardava in sostanza l'interpretazione e l'applicazione del giudicato.
Articolo 360, n. 4, c.p.c.
Individua il vizio processuale denunciato in Cassazione dalle contribuenti, collegato alla violazione delle norme sulla revocazione e sul giudicato.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, commi 1-bis e 1-quater
Prevede, in caso di rigetto del ricorso, l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, quando ne ricorrono i presupposti.
Legge 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17
Ha inserito il comma 1-quater nell'articolo 13 del D.P.R. n. 115/2002, introducendo il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudicato esterno può vincolare un successivo giudizio solo quando vi sia identità sostanziale della questione decisa e la precedente pronuncia abbia effettivamente stabilito una regola applicabile anche alla controversia successiva; la mera diversità di conclusioni tra sentenze non dimostra automaticamente un contrasto.
- L'errata lettura della portata di un precedente giudicato è normalmente un errore di diritto e non può essere fatta valere mediante revocazione per errore di fatto.
- La revocazione non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione giuridica della causa o per correggere l'interpretazione della precedente decisione; occorre un errore di fatto oggettivo, percettivo e decisivo, risultante dagli atti.
- In materia tributaria, il giudicato relativo a un'annualità diversa non si estende automaticamente a tutte le annualità successive o precedenti: occorre verificare se riguardi un presupposto stabile e comune, non una valutazione o una situazione variabile nel tempo.
- Chi invoca un giudicato esterno deve dimostrarne con precisione contenuto, definitività, identità delle parti e rilevanza decisiva rispetto alla controversia pendente.
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