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Sentenza

Sentenza n. 1093/2026 - Firenze, Sezione 1

per l’esecuzione della Sentenza n. 25/2023 – R.G. n. 810/2022 – pubblicata il 20/01/2023, emessa dal Tribunale di Siena, Sez. lavoro;

Giustizia amministrativa202501627

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e agli accrediti annuali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, oltre agli interessi legali. Il ricorso è stato notificato al Ministero il 9 giugno 2025. Il giudicato si era formato prima della notificazione e del deposito del ricorso, la sentenza era stata notificata al Ministero presso la sede reale il 14 febbraio 2023 ed era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli giudiziali nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Il Ministero, ritualmente evocato, non si è costituito. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile, poiché il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e risultava decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la mancata esecuzione della sentenza e ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare integrale esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. L'amministrazione deve mettere a disposizione della ricorrente la carta docente e i relativi importi per gli anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, successiva all'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri, accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice ha ordinato all'amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato, per l'eventuale persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile dopo l'inutile decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Costituisce il fondamento normativo del beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione debitrice e sono decorsi inutilmente i 120 giorni previsti dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
  • Accertata la mancata esecuzione di un giudicato da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'adempimento entro un termine determinato, specificando le attività necessarie per assicurare l'integrale soddisfazione della posizione riconosciuta nel titolo.
  • In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione oltre il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendo il termine per il suo intervento e subordinandolo alla richiesta della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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