Cassazione Penale, Sentenza n. 2510/2024 del 19/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna (Tribunale di Avellino e Corte d'appello di Napoli) per falsificazione di documenti relativi a un contratto di compravendita di mobilio: contestava la valutazione delle prove fatta dai giudici di merito, sostenendo che non fosse stato accertato giudizialmente che la documentazione alla base del decreto ingiuntivo fosse falsa, che diversi documenti prodotti non fossero contestati e che le dichiarazioni della persona offesa fossero incerte (pagamenti "in nero" e non tracciabili). Inoltre deduceva vizio circa il coefficiente soggettivo del reato, ritenendo che non vi fossero elementi inequivoci della falsità e lamentando una valutazione errata della prova rispetto agli acconti versati.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che i motivi proposti costituissero una mera rivalutazione del merito e delle risultanze probatorie, attività non consentita in sede di legittimità. Ha richiamato la valutazione motivata dei giudici di merito circa la falsificazione della documentazione e l'attendibilità della persona offesa; di conseguenza è stato mantenuto l'esito di merito. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p., come modificato dalla L. 23/6/2017 n.103) e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 3.100, oltre agli accessori di legge.
Norme richiamate
artt. 48, 479 cod. pen.
Norme richiamate per contestare la falsificazione e l'alterazione di documenti relativi a scritture private; la Corte di merito ha ritenuto provata la falsificazione della documentazione in possesso dell'imputato e ha confermato la condanna per tali fattispecie
art. 485 cod. pen.
La fattispecie relativa alla contraffazione dell'esemplare in possesso del Della Pia era stata oggetto di assoluzione in primo grado con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" per effetto della depenalizzazione; la questione è stata richiamata nella motivazione di merito
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato nella giurisprudenza citata: la Corte di cassazione non è competente a rivedere la valutazione del fatto e della prova compiuta dai giudici di merito; i motivi che si limitano a una diversa rilettura delle risultanze processuali sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per la condanna alle spese e per l'irrogazione della sanzione alla Cassa delle ammende a carico del ricorrente ritenuto in colpa per l'inammissibilità del ricorso; richiamata anche la modifica introdotta dalla L. 23/6/2017 n.103
L. 23 giugno 2017, n. 103
Modifica normativa rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 616 c.p.p.; utilizzata per determinare la sanzione pecuniaria irrogata al ricorrente a titolo di Cassa delle ammende
Massime di principio
- La Corte di cassazione non può essere adita per una semplice rivalutazione degli elementi di fatto o della credibilità delle prove: i motivi che si limitano a contestare la valutazione probatoria dei giudici di merito sono inammissibili
- Se la motivazione dei giudici di merito è articolata e congrua circa la valutazione delle prove e la ricostruzione fattuale, il ricorso per cassazione che prospetti una diversa lettura dei fatti difficilmente supererà il vaglio di ammissibilità
- In casi di contestata falsificazione documentale, la Corte valorizza elementi tecnici e logici (incongruenze tra copie, prassi commerciale, emissione fatture ecc.) che possano dimostrare la non autenticità o l'artificio
- Pagamenti "in contanti" o non tracciabili possono indebolire la difesa basata sull'avvenuto versamento degli acconti; in assenza di prova documentale o tracciata la loro affermazione può risultare meno credibile
- Quando si impugna in Cassazione è fondamentale articolare questioni di diritto (vizi di motivazione specifici, errori di applicazione della norma) e non limitarsi a chiedere una diversa valutazione dei fatti
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche (spese processuali, contributo alla Cassa delle ammende, rifusione spese della parte civile) se la Corte ritiene la parte in colpa nella proposizione del ricorso
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