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Sentenza

Sentenza n. 13254/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa adozione di misure cautelari (i) del Decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 216 del 15.9.2022, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, e dei relativi Allegati A, B, C e D; (ii) del Decreto del Ministero della Salute del 6.10.2022, pubblicato in G.U.R.I., Serie generale, n. 251 del 26.10.2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; e per quanto occorrer possa (iii) della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.9.2019, che ha previsto una ricognizione, da parte degli Enti del SSN, della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori, riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; (iv) dell''Accordo del 7.11.2019 e relativi allegati, siglato tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Rep. Atti n. 181/CSR), sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell''art. 9 ter, d.l. 19.6.2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6.8.2015, n. 125, con il quale sono stati individuati, tra l''altro, i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionali per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per i predetti anni il tetto di spesa di ciascuna Regione al 4,4% del fabbisogno sanitario regionale standard; (v) dell''intesa raggiunta dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 14.9.2022, nonché quella sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; (vi) della Determinazione n. 10 del 12.12.2022 del Dipartimento Promozione della salute e benessere animale della Regione Puglia, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.” e di ogni atto presupposto, connesso e conseguente anche non conosciuto, ivi incluse le deliberazioni dei direttori generali delle Aziende Sanitarie della Regione Puglia di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018;

Giustizia amministrativa202303200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti statali e regionale pugliese relativi al payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, relativo alla certificazione del superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022 recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, nonché gli atti presupposti e conseguenti, inclusa la determinazione della Regione Puglia del 12 dicembre 2022 e gli atti aziendali di validazione e certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio è entrato in vigore l'art. 7 d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025, che ha previsto per le annualità 2015-2018 la definizione dell'obbligazione mediante il versamento del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali. La società ha depositato documentazione comprovante il versamento dell'importo ridotto e ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il pagamento dell'importo ridotto previsto dalla disciplina sopravvenuta facesse venir meno la controversia, ma non integrasse cessazione della materia del contendere nel caso concreto. Secondo il giudice, la cessazione della materia del contendere si verifica quando la definizione agevolata è accertata e fatta constare in giudizio dalle Regioni, come espressamente previsto dall'art. 7 d.l. n. 95/2025. Quando, invece, l'avvenuto pagamento è comprovato e rilevato dalla parte ricorrente, il venir meno dell'interesse comporta l'improcedibilità, poiché il bene della vita conseguito mediante il pagamento ridotto è diverso da quello perseguito con il ricorso, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 95/2025, convertito dalla l. 118/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    La definizione agevolata mediante versamento del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi alle annualità 2015-2018. La cessazione della materia del contendere è prevista quando l'avvenuto versamento è accertato e comunicato dalle Regioni; se il pagamento è comprovato dalla parte ricorrente, si configura invece l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 9-ter, comma 9, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici per il superamento del tetto di spesa.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015

    La disposizione è richiamata quale fondamento dei provvedimenti regionali e provinciali oggetto del meccanismo di definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando una disciplina sopravvenuta consente di definire in misura ridotta l'obbligazione oggetto del giudizio e il ricorrente esegue il pagamento, viene meno l'interesse alla decisione sul ricorso di annullamento se il pagamento realizza un bene della vita diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati.
  • La cessazione della materia del contendere opera, secondo una previsione legislativa che la ricolleghi a uno specifico accertamento, quando l'avvenuta definizione agevolata sia accertata e fatta constare in giudizio dall'amministrazione regionale competente; se tale circostanza è invece documentata e dichiarata dal ricorrente, l'esito processuale è l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La sopravvenuta carenza di interesse può essere dichiarata quando, per effetto di una disciplina transattiva o definitoria sopravvenuta e dell'adempimento del ricorrente, non residui un'utilità concreta e attuale nella decisione sull'impugnazione degli atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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