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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24696/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce in fase esecutiva dopo una condanna definitiva di un imputato per un reato tributario, con applicazione della confisca per equivalente per euro 33.981,64. Il condannato chiedeva di poter rateizzare la somma oggetto di confisca in 68 rate e di sospendere l’esecuzione nelle more. Il Tribunale di Novara, ritenendo applicabili le disposizioni che richiamano le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie, trasmetteva gli atti al pubblico ministero per il deposito dell’istanza al Magistrato di sorveglianza. Quest’ultimo, però, contestava la propria competenza, osservando che il rinvio alle forme di esecuzione delle pene pecuniarie non avrebbe comportato un trasferimento della competenza sulla confisca, rimasta regolata dall’art. 676 c.p.p. in capo al giudice dell’esecuzione. Il conflitto negativo è stato quindi rimesso alla Corte di cassazione per stabilire quale giudice dovesse decidere sull’istanza di rateizzazione della confisca e sulla relativa sospensione.

La decisione

La Corte ha ravvisato un conflitto negativo di competenza in sede esecutiva e lo ha risolto dichiarando competente il Tribunale di Novara, quale giudice dell’esecuzione. Ha ritenuto che il rinvio, contenuto nell’art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p., alle modalità di esecuzione delle pene pecuniarie per la confisca per equivalente non attribuisca una nuova competenza al Magistrato di sorveglianza. In assenza di una espressa modifica normativa sulla competenza, la materia resta riservata al giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 676 c.p.p., con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Novara.

Norme richiamate

  • art. 28 c.p.p.

    è richiamato per qualificare la situazione come conflitto negativo di competenza in sede esecutiva, demandato alla Corte di cassazione

  • art. 660 c.p.p.

    disciplina le modalità di esecuzione delle pene pecuniarie; il suo richiamo non vale a spostare la competenza sulla confisca

  • art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

    "qualora sia stata disposta una confisca equivalente di beni non sottoposti a sequestro o, comunque, non specificamente individuati nel provvedimento che dispone la confisca, l’esecuzione si svolga con le modalità previste per l’esecuzione delle pene pecuniarie"

    il rinvio alle modalità di esecuzione delle pene pecuniarie opera solo sul piano esecutivo, senza attribuire al Magistrato di sorveglianza una nuova competenza sulla confisca

  • art. 133-ter c.p.

    è menzionato come disciplina della rateizzazione della pena pecuniaria, richiamata nel sistema esecutivo

  • art. 676 c.p.p.

    conferma che la competenza sulla confisca resta attribuita al giudice dell’esecuzione

  • art. 41, comma 1, lett. l), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    è richiamato quale fonte introduttiva dell’art. 86, comma 1-bis, disp. att. c.p.p.

  • art. 38, comma 1, lett. c), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    è richiamato per la modifica dell’art. 660 c.p.p. in materia di esecuzione delle pene pecuniarie

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    reato tributario per il quale il condannato era stato definitivamente giudicato e per il quale era stata disposta la confisca per equivalente

Massime di principio

  • Il rinvio legislativo alle modalità di esecuzione delle pene pecuniarie, previsto per la confisca per equivalente, non comporta di per sé uno spostamento della competenza funzionale dal giudice dell’esecuzione al Magistrato di sorveglianza.
  • In materia di confisca, la competenza resta saldamente attratta al giudice dell’esecuzione ex art. 676 c.p.p., salvo una espressa e puntuale modifica normativa che la trasferisca ad altro giudice.
  • La possibilità di rateizzare l’importo collegato alla confisca per equivalente, quando ricondotta al regime delle pene pecuniarie, incide sulle modalità di esecuzione ma non altera il criterio di riparto delle competenze.
  • In presenza di conflitto negativo tra giudici dell’esecuzione, la Corte di cassazione deve risolvere il conflitto individuando il giudice funzionalmente competente sulla base della disciplina positiva vigente, senza estendere per analogia competenze non espressamente previste.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaSequestro
RamiProcesso penale
IstitutiConfisca

Testo integrale

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