Sentenza n. 4496/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’annullamento – previa sospensiva 1) - della nota esplicativa resa nel “Giudizio Collegiale” formulata e sottoscritta dalla Commissione di valutazione, nominata nella procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia (D.D. n. 1796 del 27 ottobre 2023) per il Settore concorsuale 06/D1 – Malattie dell’Apparato Cardiovascolare e Malattie dell’Apparato Respiratorio, con cui viene dichiarato “non abilitato” il ricorrente dott. Silvano Dragonieri; 2) dei verbali di valutazione, nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente; nonché, infine, ove occorra e in via subordinata, di tutta la procedura concorsuale nei termini specificati nel presente ricorso;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio collegiale e giudizi individuali con cui il candidato è stato dichiarato non abilitato alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel settore concorsuale 06/D1
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di non abilitazione, deducendo principalmente il difetto di motivazione e l'illegittimità della valutazione delle pubblicazioni scientifiche. Secondo il ricorrente, la Commissione avrebbe espresso un giudizio complessivo senza esaminare realmente i singoli lavori e avrebbe fondato il diniego essenzialmente sulla posizione occupata dal candidato nell'elenco degli autori, attribuendo rilievo alla presenza come primo, secondo o ultimo autore anziché al contenuto e al contributo scientifico effettivo. È stata inoltre contestata la conformità di tale metodo ai criteri previsti dal D.M. n. 120/2016, con riferimento alla valutazione dell'apporto individuale e della qualità delle pubblicazioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che dai giudizi individuali e collegiali emergessero in modo chiaro le ragioni del diniego e l'iter logico seguito dalla Commissione. La valutazione non era fondata soltanto sulla posizione editoriale del candidato, ma anche sulla qualità, sull'impatto, sulla collocazione editoriale, sulla continuità temporale della produzione, sulla rilevanza delle tematiche e sul contributo concreto alle pubblicazioni. La Commissione aveva evidenziato che, su 16 lavori presentati, il candidato non aveva un ruolo preminente in una parte significativa delle pubblicazioni, non figurava mai come ultimo autore, aveva una produzione recente di qualità inferiore rispetto a quella più risalente, limitate collaborazioni internazionali e pubblicazioni collocate prevalentemente in quartili meno elevati. Il giudice ha ritenuto legittimo attribuire particolare rilievo all'apporto individuale, anche in relazione alla candidatura alla prima fascia, e ha considerato sufficiente a giustificare il diniego il fatto che il candidato non fosse preminente nel 37% delle pubblicazioni valutate. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
D.M. n. 120/2016, art. 4
Il giudice valorizza i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, attribuendo particolare rilievo all'apporto individuale del candidato, collocato dalla disciplina al secondo posto tra i criteri considerati.
D.M. n. 120/2016, art. 7
La disposizione è richiamata quale base della valutazione delle pubblicazioni presentate e della verifica della loro qualità elevata.
Massime di principio
- Nella procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, il giudizio di non abilitazione è adeguatamente motivato quando i giudizi individuali e collegiali espongono le ragioni del diniego e consentono di ricostruire l'iter logico seguito dalla Commissione, anche mediante una valutazione complessiva delle pubblicazioni.
- La valutazione dell'apporto individuale del candidato costituisce un elemento autonomo e particolarmente rilevante nell'esame delle pubblicazioni scientifiche, poiché la Commissione deve verificare il contributo effettivamente prestato dal singolo candidato e non la sola qualità oggettiva dei lavori collettivi.
- Per un candidato all'abilitazione alla prima fascia, la mancanza di pubblicazioni nelle quali il candidato assuma un ruolo di responsabilità scientifica, anche desumibile dalla posizione di ultimo autore secondo la prassi considerata dal giudice, può concorrere legittimamente a escludere la piena maturità scientifica richiesta.
- La Commissione di valutazione può considerare congiuntamente l'apporto individuale, la qualità e collocazione editoriale delle pubblicazioni, la continuità temporale della produzione, la rilevanza scientifica e l'impatto nella comunità di riferimento; il giudizio non è illegittimo per il solo fatto che attribuisca rilievo alla posizione del candidato tra i coautori, quando tale elemento sia inserito in una valutazione più ampia del contributo concreto.
- La presenza di un ruolo non preminente in una parte significativa delle pubblicazioni presentate può legittimare il diniego dell'abilitazione alla prima fascia, se valutata insieme agli altri elementi indicativi dell'insufficiente maturità scientifica.
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