Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 120/2026 - Cagliari, Sezione 2

Per l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari- Sezione lavoro n. 1565 del 5 dicembre 2024.

Giustizia amministrativa202500635

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 1565 del 5 dicembre 2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione lavoro, n. 1565 del 5 dicembre 2024, divenuta irrevocabile per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 865,33 a titolo di retribuzione professionale docenti, di euro 514,02 a titolo di indennità sostitutiva delle ferie e delle festività soppresse, nonché al riconoscimento di euro 1.500,00, relativi agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre agli accessori. Sebbene il Ministero abbia provveduto, nel corso del giudizio, alla liquidazione delle spese legali in favore del procuratore antistatario, è rimasta ineseguita la parte del giudicato relativa al pagamento e al riconoscimento del capitale dovuto. L’Amministrazione ha dichiarato di avere sollecitato l’esecuzione integrale, senza fornire indicazioni utili per una tempestiva definizione della controversia. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando la definitività della sentenza del giudice ordinario e la parziale esecuzione del giudicato da parte del Ministero, limitata alle spese legali e non estesa al capitale dovuto. Ha pertanto nominato quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio. Il commissario dovrà provvedere all’esecuzione sostitutiva della parte non adempiuta entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di un dipendente dell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente di proporre il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la nomina del commissario ad acta in presenza di un’inesecuzione solo parzialmente rimediata dall’amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Richiamato con riferimento alla notificazione della sentenza di condanna all’amministrazione ai fini dell’esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è ammissibile la nomina di un commissario ad acta quando una sentenza divenuta irrevocabile sia stata eseguita solo parzialmente e permanga ineseguita una parte sostanziale dell’obbligazione posta a carico dell’amministrazione.
  • La liquidazione delle spese legali non determina l’integrale ottemperanza a una sentenza di condanna quando restino non eseguiti gli obblighi relativi al pagamento o al riconoscimento del capitale dovuto.
  • Il giudice dell’ottemperanza può nominare quale commissario ad acta un dirigente appartenente alla stessa amministrazione obbligata, assegnandogli un termine per l’adempimento e consentendogli, se previsto, di delegare l’attività a un altro dirigente dell’ufficio.
  • Quando le funzioni commissariali siano affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.