Cassazione Penale, Sentenza n. 24351/2022 del 23/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo del 10/05/2021 che, in parziale accoglimento dell'appello della Procura, aveva disposto il sequestro preventivo della somma di euro 4.000,00 nei confronti dell'indagato. Ferrante è indagato per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.; il difensore ha dedotto violazione di legge (indicando artt. 125, 321, 240, 416-bis) e ha censurato la motivazione del riesame ritenendola apodittica: il Tribunale avrebbe inferito senza adeguati elementi che la somma fosse provento del reato, senza valutare adeguatamente possibili spiegazioni alternative (ad es. la regolare attività commerciale svolta dalla convivente).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che l'ordinanza del Tribunale del riesame mancasse della motivazione necessaria sul nesso di strumentalità tra la somma sequestrata e il reato contestato. Richiamando la giurisprudenza consolidata, la Corte ha affermato che il sequestro preventivo richiede la dimostrazione di una relazione specifica, intrinseca e strutturale tra il bene e l'illecito; inoltre ha chiarito che l'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 416-bis, comma 7, non introduce una presunzione di strumentalità. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame al Tribunale di Palermo, competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p.
Il reato di associazione di tipo mafioso è stato il capo contestato; la Corte ha precisato che, sebbene esista una confisca obbligatoria prevista dal comma 7, tale obbligatorietà non comporta presunzione di strumentalità dei beni e non esime dall'accertare il rapporto specifico tra bene e reato
art. 125 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente come presunta violazione di norme procedurali; la Corte ha ribadito il principio che il ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro è ammesso per violazione di legge o per vizi gravissimi della motivazione
art. 321 c.p.p.
Riferito implicitamente in tema di misure cautelari e motivazione dei provvedimenti: la decisione deve motivare adeguatamente il nesso di strumentalità richiesto per il sequestro preventivo
art. 240 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente in rapporto alle garanzie procedurali e alla correttezza della motivazione; la Corte ha sottolineato che la motivazione deve essere comprensibile e dotata dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza
art. 324, comma 5 c.p.p.
Norma richiamata per la competenza del giudice a cui la causa è stata rinviata per il nuovo esame dopo l'annullamento dell'ordinanza impugnata
Massime di principio
- Il sequestro preventivo richiede la prova di una relazione specifica, intrinseca e strutturale tra il bene e l'illecito: una connessione meramente occasionale non è sufficiente
- La mera appartenenza o ruolo in un'associazione mafiosa non basta di per sé a giustificare il sequestro di somme o beni: il giudice deve motivare come e perché quel bene sia strumentale o profitto del reato
- L'obbligatorietà della confisca prevista dall'art. 416-bis comma 7 non determina una presunzione automatica di strumentalità dei beni; occorre comunque un accertamento motivato
- Il giudice del riesame deve considerare e valutare possibili spiegazioni alternative della provenienza dei beni (ad es. attività lecite della convivente o di terzi) e motivare il rigetto di tali spiegazioni
- Il ricorso per cassazione contro provvedimenti di sequestro è ammissibile per violazione di legge o per vizi della motivazione così gravi da rendere il provvedimento incomprensibile; quindi una motivazione apodittica può determinare l'annullamento e il rinvio per nuovo esame
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