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Sentenza

Sentenza n. 2339/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 44001 presentata in data 24 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea di Madrid - Spagna

Giustizia amministrativa202512488

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito presso un’università spagnola

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza presentata il 24 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell’esercizio della professione docente, del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, Stato membro dell’Unione europea. Ha dedotto l’inutile decorso del termine di conclusione del procedimento, quantificato in complessivi 120 giorni sulla base dell’art. 2 l. n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l’intervenuta definizione dell’istanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di una formale istanza e scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento senza adozione di un provvedimento espresso. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito è individuato quale autorità competente al riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea. L’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007 impone all’autorità di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il comma 6 prevede poi l’adozione del provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Ne deriva che il termine massimo complessivo è pari a quattro mesi, ove siano richieste integrazioni. Poiché tale termine era scaduto senza provvedimento finale, il Tribunale ha ordinato al Ministero di pronunciarsi espressamente entro 120 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, da esercitarsi entro ulteriori 90 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro per spese di lite, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l’azione contro il silenzio dell’amministrazione e consentono al giudice di accertare l’inadempimento e ordinare all’amministrazione di provvedere.

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all’amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. 206/2007

    Individua l’autorità competente per il riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea nel Ministero competente per l’istruzione.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    L’autorità deve verificare la completezza della documentazione entro trenta giorni e, se necessario, richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Il provvedimento conclusivo sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando anche il termine per la verifica e l’eventuale integrazione documentale, il termine massimo complessivo può raggiungere quattro mesi.

  • art. 6 d.l. 173/2022, convertito in l. 604/2022

    Rileva per la denominazione del Ministero competente, già individuato dalla normativa come Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

  • direttiva 2013/55/CE

    È indicata quale base europea dell’istanza di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l’adozione di un provvedimento espresso sono sufficienti a integrare il silenzio-inadempimento dell’amministrazione competente.
  • Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve poi essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine massimo complessivo è quindi pari a quattro mesi quando siano necessarie integrazioni.
  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, accertata la scadenza del termine senza provvedimento espresso, il giudice può ordinare all’amministrazione di concludere il procedimento entro un termine fissato nella sentenza e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
  • La circostanza che il procedimento abbia natura seriale o riguardi un elevato numero di istanze può giustificare la fissazione di un termine giudiziale ampio per la conclusione, ma non esclude l’obbligo dell’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioIstruttoria processualeGiudizio di ottemperanzaRiconoscimento dei titoli di studio
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad acta

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