Sentenza n. 1803/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma quanto al ricorso n. 3456 del 2025: della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV n. 10049 pubblicata il 13 dicembre 2024, resa tra le parti; quanto al ricorso n. 4962 del 2025: della sentenza del Consiglio Di Stato - Sez. IV n. 10049 pubblicata il 13 dicembre 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 10049 del 13 dicembre 2024, che aveva parzialmente accolto l’appello contro la declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il permesso di costruire n. 14 del 2008
Esito
Favorevole al resistente (titolare del titolo edilizio e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi per revocazione proposti contro la medesima sentenza: uno dalla proprietaria confinante e uno dal Comune di Vimodrone. La proprietaria ha dedotto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., un errore di fatto concernente il capo della sentenza che aveva respinto le censure relative al corpo A, sostenendo che il Consiglio di Stato avrebbe erroneamente ritenuto che la società avesse rinunciato alla trasformazione abitativa del sottotetto. Ha inoltre invocato l’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c., sostenendo di avere rinvenuto dopo la sentenza un contratto di compravendita, ritenuto decisivo per dimostrare l’uso abitativo del sottotetto, e ha riproposto le originarie censure edilizie relative alla violazione dell’art. 16.2.1 delle NTA e dell’art. 905 c.c. Il Comune ha dedotto un errore di fatto, ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., per la mancata considerazione della nota all’art. 16.2.1 delle NTA, recante la clausola di salvezza dei disposti legislativi vigenti, sostenendo che tale clausola avrebbe consentito l’applicazione degli artt. 877 e 880 c.c. e quindi la costruzione in aderenza del corpo C. Il Comune ha inoltre eccepito questioni relative al giudicato formatosi nei confronti di altri originari ricorrenti e alla necessità di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha riunito i ricorsi ai sensi dell’art. 96, comma 1, c.p.a. e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Sono state respinte le eccezioni processuali del Comune: il giudizio non è stato ritenuto inscindibile, gli altri comproprietari o cointeressati non erano parti necessarie del giudizio di revocazione e non era configurabile la contumacia nel processo amministrativo. Quanto al ricorso della proprietaria, il motivo sull’errore di fatto relativo al sottotetto del corpo A è stato ritenuto inammissibile perché la sentenza revocanda non aveva fondato il rigetto esclusivamente sulla rinuncia alla trasformazione abitativa, ma anche sull’assenza di modifiche rilevanti della sagoma o di opere contrarie alle NTA; mancava quindi il nesso causale decisivo tra il fatto asseritamente erroneo e la decisione. Il motivo fondato sul documento sopravvenuto è stato dichiarato inammissibile perché il contratto non era decisivo, poteva essere acquisito anteriormente mediante una semplice indagine presso la Conservatoria e non era stata dimostrata una causa di forza maggiore o un comportamento ostativo della controparte. Quanto al ricorso del Comune, la contestazione relativa alla clausola di salvezza della nota alle NTA non riguardava una svista percettiva sul contenuto dell’atto, ma l’interpretazione giuridica della disposizione, quindi, al più, un errore di diritto non deducibile con la revocazione. Il motivo è stato comunque ritenuto infondato anche nel merito: la sentenza revocanda aveva esaminato e trascritto la disposizione, mentre la clausola di salvezza non poteva essere interpretata come generale autorizzazione a derogare a tutti i vincoli normativi, inclusa la disciplina delle distanze. Le spese sono state poste a carico delle parti soccombenti secondo il dispositivo.
Norme richiamate
art. 96, comma 1, c.p.a.
Ha giustificato la riunione dei due ricorsi per revocazione connessi, al fine di evitare il rischio di giudicati contrastanti.
art. 95, comma 1, c.p.a.
È stato ritenuto non necessario notificare il ricorso a tutti gli originari partecipanti, non trattandosi di causa inscindibile.
art. 106 c.p.a.
Richiamato quale disposizione che disciplina il ricorso per revocazione nel processo amministrativo.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa. Vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell'uno quanto nell'altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare
L’errore revocatorio consiste in una svista percettiva sul contenuto materiale degli atti, relativa a un punto non controverso, decisiva e immediatamente rilevabile; non comprende l’erronea valutazione o interpretazione delle prove e delle norme.
art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c.
se dopo la sentenza sono stati trovati uno o più documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario
Il documento deve essere decisivo, non producibile anteriormente per forza maggiore o fatto dell’avversario e la parte deve dimostrare di avere svolto diligentemente le necessarie ricerche; non basta allegare la mancata collaborazione della controparte.
art. 16.2.1 delle NTA del PRG del Comune di Vimodrone
E' ammesso, in deroga, l'assenso scritto dei confinanti o aventi causa circa distanze più ridotte di quelle previste, fatti salvi i disposti legislativi vigenti in materia.
La clausola di salvezza non è stata interpretata come autorizzazione generale a derogare alla disciplina legale delle distanze e a costruire in aderenza; il suo significato deve essere ricostruito nel contesto della disposizione e dei limiti normativi applicabili.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio è configurabile soltanto quando il giudice abbia erroneamente percepito il contenuto materiale di un atto o documento, supponendo l’esistenza di un fatto documentalmente escluso o l’inesistenza di un fatto documentalmente provato; il fatto deve essere non controverso, decisivo e l’errore deve risultare immediatamente e oggettivamente rilevabile.
- La revocazione non può essere utilizzata per censurare l’erronea valutazione delle risultanze processuali, l’interpretazione del materiale probatorio, la ricostruzione logica della vicenda o l’interpretazione di una disposizione normativa: tali doglianze integrano, al più, errori di giudizio o di diritto.
- Il documento ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 3, c.p.c. è revocatoriamente decisivo solo se avrebbe potuto condurre a una diversa decisione e se la parte dimostra di non averlo potuto produrre anteriormente per forza maggiore o per fatto dell’avversario; il mancato svolgimento di una semplice e possibile ricerca esclude il requisito della non producibilità.
- La clausola contenuta in una norma urbanistica che ammetta distanze ridotte con l’assenso dei confinanti, facendo salvi i disposti legislativi vigenti, non può essere interpretata automaticamente come deroga generale a ogni disciplina legale delle distanze o come autorizzazione indiscriminata alla costruzione in aderenza.
- Nel giudizio di revocazione relativo alla legittimità di un titolo edilizio, il cointeressato che non abbia proposto il ricorso non è necessariamente parte necessaria quando la controversia non sia inscindibile; non è quindi indispensabile integrare il contraddittorio nei suoi confronti.
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