Cassazione Civile, Ordinanza n. 12219/2026 del 01/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a IVA e imposte dirette per gli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi nell’ambito di una contestazione di operazioni immobiliari ritenute fittizie e collegate a una frode IVA. Dopo un precedente giudizio di legittimità con cassazione con rinvio, la CTR del Lazio, in sede di rinvio, aveva deciso nuovamente sulla vicenda; l’Agenzia delle Entrate aveva quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di rinvio e la Corte, con ordinanza n. 32024/2024, aveva accolto i motivi dell’Ufficio ritenendo che il giudice di rinvio non si fosse attenuto al dictum rescindente e avesse rimesso in discussione l’esistenza stessa della frode. La società ha allora proposto ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’ordinanza fosse viziata da errore di fatto: la Corte avrebbe erroneamente supposto che il giudice di rinvio avesse negato l’esistenza della frode o ecceduto i limiti del rinvio, mentre in realtà la CTR si sarebbe limitata a valutare gli elementi probatori per verificare la natura fittizia delle operazioni e il coinvolgimento della società, senza contraddire il decisum precedente. La ricorrente ha anche chiesto, in subordine, la rimessione alla Corte costituzionale o un rinvio pregiudiziale alla CGUE, deducendo che la disciplina sulla revocazione delle sentenze di cassazione violerebbe il diritto a un ricorso effettivo e al giusto processo. In fase rescissoria ha inoltre riproposto varie questioni preliminari e di merito sui rilievi fiscali, sull’acquiescenza dell’Ufficio rispetto alla parte della decisione favorevole e sull’applicazione dello ius superveniens sanzionatorio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le doglianze non integrassero un vero errore di fatto revocatorio, ma investissero la valutazione giuridica e complessiva compiuta dalla Corte nell’ordinanza impugnata circa la portata del giudizio di rinvio e la conformità della sentenza di merito al dictum rescindente. Secondo la Corte, non vi era una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, bensì una critica alla lettura e interpretazione del materiale processuale e delle difese svolta nel precedente giudizio di legittimità, attività non censurabile con revocazione. Sono state inoltre escluse sia la questione di legittimità costituzionale dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sia il rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la giurisprudenza consolidata sulla legittimità della limitazione della revocazione delle sentenze di cassazione ai soli errori di percezione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa solo per una falsa percezione della realtà o una svista materiale che induca ad affermare l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso o accertato dagli atti; non copre l’errata valutazione del materiale processuale o la critica alla motivazione giuridica della sentenza di legittimità.
art. 391-bis c.p.c.
La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione resta circoscritta ai soli errori di percezione nei limiti previsti dal sistema processuale.
art. 384 c.p.c.
Il giudice del rinvio deve attenersi al dictum della Corte di cassazione; la doglianza dell’Ufficio era stata accolta perché la CTR avrebbe superato tali limiti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Era stato invocato nel precedente ricorso dell’Agenzia per dedurre violazione di norme sostanziali e dei principi in tema di operazioni inesistenti.
artt. 19 e 54, comma 2, d.P.R. 633/1972
Richiamati come norme violate nel precedente giudizio di cassazione in tema di detrazione IVA e operazioni inesistenti.
artt. 2697 e 2729 c.c.
Richiamati per il riparto dell’onere della prova e per il valore delle presunzioni nella dimostrazione della frode IVA.
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ribadisce che non si può utilizzare la revocazione per ottenere un nuovo esame del merito o della valutazione degli atti di causa.
art. 111 Cost.
Invocato in relazione all’esigenza di ragionevole durata e di definitività del processo; la Corte richiama la compatibilità della disciplina con il sistema delle impugnazioni.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a fondamento delle censure di costituzionalità, ma ritenuto non violato dalla disciplina sulla revocazione delle sentenze di cassazione.
art. 117, comma 1, Cost.
Richiamato per il parametro interposto convenzionale e unionale, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura di illegittimità costituzionale.
artt. 6, 7 e 13 CEDU
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la lesione del giusto processo e del diritto a un ricorso effettivo; la Corte esclude il contrasto.
artt. 47 e 52 CDFUE
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la necessità di un rimedio effettivo; la Corte non ravvisa ostacoli alla disciplina interna.
art. 267 TFUE
Richiamato per la richiesta di rinvio pregiudiziale alla CGUE, respinta per mancanza di presupposti.
art. 395, n. 4, c.p.c.
È norma di chiusura per l’errore di fatto revocatorio e non consente di sindacare errori di diritto o di valutazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- L’errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. richiede una svista percettiva immediatamente rilevabile dagli atti, consistente nell’affermazione dell’esistenza o dell’inesistenza di un fatto decisivo incontestabilmente smentito o provato; non è configurabile quando la censura investe l’interpretazione degli atti, la lettura della motivazione o la valutazione complessiva del materiale processuale.
- La revocazione della sentenza di cassazione non può essere utilizzata per ottenere un nuovo giudizio di legittimità o per far valere un preteso errore di diritto della Corte; restano estranee al rimedio le contestazioni sulla correttezza dell’apprezzamento delle difese o delle risultanze di causa.
- Il giudice del rinvio deve attenersi al dictum rescindente, ma la verifica dei suoi limiti e della conformità della decisione di rinvio è questione di giudizio, non di percezione: la sua eventuale errata soluzione non integra, di per sé, errore di fatto revocatorio.
- La disciplina che limita la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione agli errori percettivi è ritenuta compatibile con Costituzione, CEDU e Carta dei diritti fondamentali, in quanto funzionale alla definitività del giudicato e alla stabilità dei rapporti giuridici.
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