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Ordinanza

Ordinanza n. 451/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento della delibera ARERA 7.3.2023, n. 87/2023/E/eel, recante “decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Newenergy di Alessandro Marchese nei confronti di E-distribuzione S.p.A., relativo alle pratiche di connessione identificate con i codici di rintracciabilità 266464755, 266465300, 266469724 e 266470147", con dichiarazione questione unica e istanza di riunione;

Giustizia amministrativa202301546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera ARERA recante la decisione su un reclamo relativo a pratiche di connessione alla rete elettrica

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato la delibera ARERA n. 87/2023/E/eel, adottata in relazione al reclamo presentato da un'impresa individuale nei confronti della stessa società e riguardante quattro pratiche di connessione. Dall'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il giudice, in vista della possibile calendarizzazione dell'udienza di merito entro il primo trimestre del 2027, ha ritenuto necessario acquisire dalla ricorrente una dichiarazione motivata circa la permanenza dell'interesse alla decisione, l'aggiornamento della situazione controversa, l'indicazione di eventuali fatti o atti sopravvenuti e l'eventuale necessità di ulteriore istruttoria. Ha inoltre richiesto ad ARERA chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, con particolare riguardo a eventuali sopravvenienze rilevanti per la permanenza dell'interesse o suscettibili di incidere sull'esito del giudizio.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto specifici incombenti istruttori ai sensi degli articoli 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. La società ricorrente dovrà precisare motivatamente, entro il 20 maggio 2026, se permane l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della controversia e indicare eventuali sopravvenienze o necessità istruttorie. ARERA dovrà fornire, entro lo stesso termine, chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti e sugli eventuali atti sopravvenuti. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente rispetto alla richiesta di dichiarare la permanenza dell'interesse potrà essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La decisione sulle spese non è stata adottata.

Norme richiamate

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori necessari alla decisione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali per l'attività istruttoria e la gestione del giudizio.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Consente di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale delle parti; l'inerzia rispetto alla richiesta di precisare la permanenza dell'interesse può concorrere alla declaratoria di improcedibilità.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato come fondamento della valutazione dell'inerzia processuale ai fini della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nell'ordinanza istruttoria.

  • delibera ARERA 7 marzo 2023, n. 87/2023/E/eel

    decisione del reclamo presentato dalla ditta individuale Newenergy di Alessandro Marchese nei confronti di E-distribuzione S.p.A., relativo alle pratiche di connessione identificate con i codici di rintracciabilità 266464755, 266465300, 266469724 e 266470147

    È l'atto amministrativo impugnato; l'ordinanza non ne valuta la legittimità sostanziale.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo richiede alla parte ricorrente di dichiarare motivatamente la permanenza dell'interesse alla decisione e di aggiornare la situazione controversa, la mancata ottemperanza entro il termine assegnato può essere valutata, unitamente alle circostanze del caso, come manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse alla prosecuzione del giudizio.
  • L'inerzia della parte ricorrente rispetto a un'incombente istruttorio concernente la permanenza dell'interesse può condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli articoli 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.
  • Prima di dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può disporre l'acquisizione di informazioni aggiornate dalle parti sui fatti e sugli atti sopravvenuti potenzialmente rilevanti per l'attualità dell'interesse o per l'esito del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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