Cassazione Penale, Sentenza n. 28981/2025 del 06/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per carenza di motivazione in ordine al provvedimento di confisca disposto dal Tribunale di Velletri nella sentenza di patteggiamento. Il ricorrente contestava che la confisca (dello stupefacente e di "ulteriori reperti in sequestro") fosse stata adottata senza adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato la confisca dello stupefacente ai sensi dell'art. 85, comma 3, DPR n. 309/1990 (misura obbligatoria una volta irrogata la sanzione), mentre la confisca degli "ulteriori reperti" non era specificamente motivata. Tuttavia la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva precisato quali fossero quei "ulteriori reperti" e quindi non aveva fornito elementi per verificare se fosse applicabile una confisca obbligatoria ai sensi dell'art. 240, comma 2, c.p.; perciò il motivo risultava generico e inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la sentenza di patteggiamento; il rito ha motivazione sintetica ma non esonera il giudice dall'argomentare quando applica misure ablative come la confisca.
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Dispositivo penale contestato all'imputato (detenzione ai fini di spaccio per quantitativi indicati nella sentenza).
art. 85, comma 3, DPR n. 309/1990
Prevede la confisca delle sostanze stupefacenti: la Corte ha ritenuto che, trattandosi di confisca obbligatoria quando è irrogata una sanzione penale o amministrativa, il Tribunale abbia assolto l'onere motivazionale con riferimento allo stupefacente sequestrato.
art. 240, comma 2, cod. pen.
Norma sulla confisca obbligatoria del profitto del reato: citata dalla Corte come possibile parametro per valutare se i "ulteriori reperti" potessero essere soggetti a confisca obbligatoria, circostanza che avrebbe richiesto motivazione specifica.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna al pagamento di somme alla Cassa delle ammende; applicata per la sanzione di euro 3.000,00 inflitta al ricorrente.
Corte di cassazione, Sez. I, 4 maggio 2021, n. 17092
Giurisprudenza richiamata per affermare che la sinteticità del giudizio di patteggiamento non esonera il giudice dall'obbligo di motivare la confisca.
Corte di cassazione, Sez. II, 11 aprile 2022, n. 13915
Giurisprudenza richiamata per precisare che, in caso di confisca diretta del profitto del reato, l'onere motivazionale è correlato alla natura consensuale della sentenza e non può ridursi a una mera presa d'atto del patto.
Massime di principio
- In caso di patteggiamento il giudice deve comunque motivare specificamente la confisca: la sinteticità del rito non giustifica l'assenza di argomentazione quando si dispone un'ablazione.
- Se la confisca riguarda sostanze stupefacenti regolamentate dall'art. 85 DPR 309/1990, la misura è obbligatoria qualora sia stata irrogata una sanzione e la motivazione richiesta può essere essenziale ma presente.
- Se la confisca investe "ulteriori reperti" diversi dallo stupefacente, il giudice deve spiegare il nesso con il reato e la normativa applicabile (es. art. 240 c.p. per il profitto): altrimenti la decisione può essere censurata.
- Chi impugna per vizi di motivazione deve specificare concretamente l'oggetto della censura (ad es. indicare quali siano gli "ulteriori reperti" e perché la confisca sarebbe illegittima); un ricorso generico è dichiarato inammissibile.
- La difesa dovrebbe documentare preliminarmente la natura dei beni sequestrati e le ragioni per escludere l'applicazione delle norme che rendono la confisca obbligatoria, per rendere la censura ammissibile e valutabile dalla Corte.
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