Cassazione Civile, Ordinanza n. 33770/2022 del 16/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due ordinanze-ingiunzioni emesse da un ente pubblico nei confronti di un vettore aereo per violazioni del regolamento CE n. 261/2004: in un caso per il rifiuto di corrispondere la compensazione pecuniaria ai passeggeri per un notevole ritardo, nell’altro per il negato imbarco a un passeggero consenziente e per il mancato pagamento della compensazione. Il destinatario delle sanzioni propose opposizione ex art. 6 d.lgs. 150/2011, ma il tribunale la dichiarò inammissibile per tardività. In appello la società sostenne che la notifica delle ordinanze fosse inesistente o nulla, quindi inidonea a far decorrere il termine di 60 giorni per l’opposizione. La Corte d’appello respinse l’appello, ritenendo provata la notifica avvenuta in Irlanda tramite la sezione consolare dell’Ambasciata italiana e il tracciamento postale locale. In cassazione la società articolò due motivi: con il primo denunciò la violazione delle norme sull’onere della prova e sul procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative, sostenendo che spettasse all’autorità sanzionatoria provare la ritualità della notifica; con il secondo dedusse la violazione delle norme sulla notificazione all’estero e sul documento informatico, sostenendo che la pubblica amministrazione avrebbe dovuto notificare a mezzo PEC, che il regolamento UE n. 1393/2007 non fosse applicabile alla materia amministrativa, che la notifica eseguita tramite consolato non rispettasse la legge irlandese e che il documento prodotto dall’ente non fosse idoneo a provare la consegna del plico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la decisione di merito non si fondava su una erronea ripartizione dell’onere della prova, ma sull’accertamento concreto della data di perfezionamento della notifica; ha inoltre richiamato il consolidato orientamento secondo cui, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la mancata produzione della relata o la mera difficoltà di controllo della tempestività non bastano da sole a determinare l’inammissibilità, occorrendo una prova certa e definitiva dell’intempestività. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo: la pubblica amministrazione aveva solo la facoltà, e non l’obbligo, di notificare via PEC; il regolamento UE n. 1393/2007 non era applicabile alla materia amministrativa; la notifica doveva quindi essere esaminata alla luce dell’art. 142 c.p.c., dell’art. 14 l. 689/1981 e della legge consolare. Pur correggendo la motivazione della sentenza impugnata sulla inapplicabilità del regolamento europeo, la Corte ha confermato la regolarità della notifica perché effettuata secondo la legge irlandese e documentata dal Consolato tramite proof of delivery ricavabile dal sistema postale locale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa dell’intimata in cassazione; è stato inoltre dato atto dell’obbligo del ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 6 d.lgs. 150/2011
disciplina il rito dell’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni; la Corte esclude che imponga una ripartizione dell’onere probatorio diversa da quella accertata in concreto dalla sentenza impugnata.
art. 22 l. 689/1981
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’onere dell’autorità di depositare l’atto notificato; la Corte ribadisce che, in materia di opposizione a sanzioni amministrative, la mancata produzione dell’atto non determina automaticamente inammissibilità se non rende definitiva l’impossibilità di controllo sulla tempestività.
art. 23 l. 689/1981
l’ordinanza di inammissibilità in limine litis presuppone prova certa e inconfutabile dell’intempestività dell’opposizione.
art. 2697 c.c.
richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Corte nega che la decisione si basi su un errato criterio di riparto.
art. 5-bis d.lgs. 82/2005
consente alla pubblica amministrazione di notificare via PEC in presenza di determinati presupposti, ma non esclude la notifica a mezzo posta.
art. 18 l. 689/1981
è richiamato come base della notificazione delle ordinanze-ingiunzione; la Corte osserva che la PEC è una modalità idonea ma facoltativa.
art. 14 l. 689/1981
rinvia, per la notifica al destinatario estero, alle convenzioni internazionali o, in via residuale, alla legge consolare.
art. 142 c.p.c.
ha natura residuale; si applica solo quando non sia possibile notificare secondo convenzioni internazionali o legge consolare. Nel caso concreto, la Corte lo richiama come norma di sistema, ma esclude l’applicazione del regolamento UE invocato dalla sentenza d’appello.
art. 37 d.lgs. 71/2011
l’ufficio consolare provvede alla notifica degli atti secondo le disposizioni di cooperazione UE, le convenzioni internazionali e le leggi dello Stato di residenza.
art. 77 d.lgs. 71/2011
richiamato nel quadro della legge consolare per la disciplina delle notifiche all’estero.
art. 78 d.lgs. 71/2011
richiamato nel quadro della legge consolare per la disciplina delle notifiche all’estero.
art. 1 Regolamento (CE) n. 1393/2007
la Corte afferma che il regolamento si applica solo in materia civile e commerciale e non riguarda la materia amministrativa.
art. 13 Regolamento (CE) n. 1393/2007
richiamato dalla ricorrente per sostenere l’opposizione italiana alle notifiche consolari; la Corte rileva che la questione non è decisiva perché il regolamento non si applica al caso.
art. 14 Regolamento (CE) n. 1393/2007
richiamato come indice della possibilità di prova della notifica a mezzo posta mediante ricevuta o mezzo equivalente.
art. 2712 c.c.
le riproduzioni informatiche possono essere contestate solo con disconoscimento chiaro, circostanziato ed esplicito; il disconoscimento generico non impedisce al giudice di valorizzarle con altri mezzi di prova e presunzioni.
art. 384 c.p.c.
la Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata, pur confermando il dispositivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
presuppone il versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, la declaratoria di inammissibilità per tardività richiede una prova certa e definitiva dell’intempestività; non è sufficiente una mera difficoltà di accertamento della tempestività, né la sola mancanza della relata di notifica se l’assenza non impedisce in modo definitivo il controllo.
- La pubblica amministrazione, quando notifichi un’ordinanza-ingiunzione a un’impresa, può avvalersi della PEC se prevista, ma non è vincolata in via esclusiva a tale canale, restando ammissibili le modalità di notifica previste dalla disciplina speciale e dalla legge consolare.
- Il Regolamento (CE) n. 1393/2007 sulle notificazioni transfrontaliere si applica solo alla materia civile e commerciale: resta esclusa la materia amministrativa quando l’autorità pubblica esercita poteri autoritativi e sanzionatori.
- Se la notifica all’estero è eseguita secondo la legge dello Stato di destinazione e tramite l’ufficio consolare, la prova della consegna può essere desunta anche da sistemi equivalenti alla ricevuta di ritorno, purché sia assicurata la certezza dell’avvenuta consegna al destinatario.
- Il disconoscimento delle riproduzioni informatiche deve essere specifico, circostanziato ed esplicito; il disconoscimento generico non elimina il valore probatorio del documento, che può essere confermato da altri elementi probatori o presuntivi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33666/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33667/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33668/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33669/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33670/2022 del 16/11/2022
- ordinanza_civile · 16 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33671/2022 del 16/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →