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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32757/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti impugnavano la sentenza del Tribunale di Lecce (patteggiamento ex art. 444 c.p.p.) lamentando: (1) violazione di legge (art. 448, comma 2-bis c.p.p.) perché il giudice avrebbe disposto, fuori dall'accordo, la restituzione dell'immobile subordinandola al ripristino dello stato dei luoghi, alterando così il contenuto dell'accordo di patteggiamento; (2) vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli artt. 321 e 323 c.p.p., sostenendo che la subordinazione della restituzione al ripristino fosse contraddittoria e irrealizzabile perché l'immobile era sottoposto a sequestro preventivo, rendendo illegittima la declaratoria di permanenza del vincolo e configurando una ultrattività non motivata del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come infondati. Ha osservato che nel dispositivo era testualmente riportato: "pena sospesa per tutti gli imputati, per Zecca e Sabetta con restituzione dell'immobile, subordinata al ripristino dello stato dei luoghi"; la sospensione della pena non è stata resa condizionata, mentre la restituzione dell'immobile è stata subordinata al ripristino dello stato dei luoghi. La Corte ha ritenuto legittima tale statuizione anche se non concordata tra le parti perché l'ordine di remissione in pristino è previsto obbligatoriamente dall'art. 181, comma 2, del d.lgs. n. 42/2004 per i delitti in violazione dei vincoli paesaggistici e può essere imposto dal giudice anche in caso di patteggiamento. Ha inoltre precisato che la subordinazione della restituzione al ripristino è compatibile con le esigenze di tutela e con il dissequestro delle opere abusive e non configura una illegittima ultrattività del sequestro. In conclusione i ricorsi sono stati rigettati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento; la sentenza impugnata è una pronuncia di patteggiamento e la Corte conferma che, pur essendo procedimento concordato, permangono obblighi di legge applicabili d'ufficio dal giudice.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato dalle ricorrenti come limite alla modifica dell'accordo dal giudice; la Corte non ravvisa violazione sostanziale perché l'ordine di ripristino deriva da obbligo di legge (art. 181 d.lgs. 42/2004) e costituisce statuizione imposta d'ufficio.

  • art. 181, comma 1 e comma 2, d.lgs. n. 42/2004

    Articolo centrale: comma 2 impone l'obbligo di rimessione in pristino dello stato dei luoghi per interventi in violazione dei vincoli paesaggistici; la Corte afferma che tale obbligo è inderogabile e può essere imposto anche nel patteggiamento, giustificando la subordinazione della restituzione al ripristino.

  • art. 44, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001

    Norma richiamata tra i reati contestati (edilizia abusiva); concorreva a configurare l'illiceità dei lavori e a legittimare l'ordine di ripristino.

  • artt. 81, 110 cod. pen.

    Riferimenti al concorso di reati e alla partecipazione: richiamati a titolo di imputazione nelle decisioni di merito.

  • artt. 321 e 323 cod. proc. pen.

    Rilevati dalle ricorrenti in relazione al sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto infondate le censure: il sequestro non impedisce l'ordine di ripristino necessario al dissequestro e alla tutela del bene, per cui non c'è contraddizione nella sentenza.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'imposizione alle ricorrenti del pagamento delle spese processuali in Cassazione, in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento per reati in violazione di vincoli paesaggistici o urbanistici, il giudice può e deve disporre l'ordine di rimessione in pristino ai sensi dell'art. 181 d.lgs. 42/2004 anche se la misura non è concordata dalle parti.
  • La presenza di un accordo di patteggiamento non impedisce al giudice di applicare obblighi di legge imperativi che incidono sulla situazione materiale (es. obbligo di ripristino), quindi le parti non possono escludere effetti che la legge impone d'ufficio.
  • La subordinazione della restituzione dell'immobile al ripristino dello stato dei luoghi è compatibile con il sequestro preventivo e con l'esigenza di dissequestro: il sequestro non crea di per sé un impedimento all'esecuzione dell'ordine di ripristino quando ciò è necessario per la tutela del bene.
  • Le censure basate sulla mera discordanza tra quanto pattuito e quanto disposto dal giudice incontrano scarse possibilità di successo se la statuizione contestata trova fondamento in una norma che impone un obbligo inderogabile.
  • Chi ricorre in Cassazione contro una statuizione che applica obblighi di legge inderogabili deve dimostrare concretamente l'illegittimità della norma applicata o l'erronea interpretazione giuridica da parte del giudice; obiezioni procedurali generiche (es. modifica dell'accordo) sono meno persuasive.

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