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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35633/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 10/10/2022 della Corte d'Appello di L'Aquila (che aveva riformato la sentenza del Tribunale di Teramo del 19/01/2022 qualificando il fatto ai sensi dell'art. 648, comma 4, c.p. e rideterminando la pena). Il ricorrente deduce violazione di norme processuali (artt. 178 lett. c), 179, 180, 185, 420-bis e 420-ter c.p.p.) per una nullità correlata allo stato di detenzione dell'imputato dal 15/09/2018 al 05/09/2019 e alla mancata traduzione dell'imputato in udienza, con la conseguenza che l'imputato non sarebbe stato messo nelle condizioni di intervenire nel processo; cita le udienze del 04/02/2019 (richieste di prova) e del 15/07/2019 (escussione del teste Sammasino Ezio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività della denuncia di nullità. Ha richiamato il principio per cui l'ordinanza che dichiara l'assenza dell'imputato detenuto, se lo stato detentivo è noto al tribunale, integra una nullità a regime intermedio che deve essere immediatamente eccepita dal difensore presente in udienza (ex art. 182, comma 2, c.p.p.), pena la sanatoria della nullità; l'imputato non può sollevare personalmente tale eccezione in un momento successivo. Poiché il difensore non eccepì la nullità nel corso del giudizio, la Corte ha ritenuto la nullità sanata e ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Decisione del 27 giugno 202[?] (data finale nel testo incompleta).

Norme richiamate

  • art. 648, comma 4, cod. pen.

    Norma penale richiamata in relazione alla qualificazione del fatto operata in sede di merito; la Corte ha citato la qualificazione operata dalla Corte d'Appello come fatto posto alla base della riforma della sentenza di primo grado.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Riferimento al regime delle nullità processuali con particolare riguardo all'intervento dell'imputato; la Corte ha ritenuto che la presunta illegittima dichiarazione di assenza rientri nelle nullità a regime intermedio.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    Norma del codice di procedura penale richiamata nel contesto delle nullità; il suo richiamo è funzionale alla distinzione tra nullità assolute, relative e a regime intermedio e alle relative conseguenze processuali.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Rilevante per l'applicazione delle regole sulla sanabilità delle nullità; la Corte ha ritenuto applicabili i principi di sanatoria per la nullità non eccepita tempestivamente.

  • art. 185, cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme processuali pertinenti alla discussione sulle nullità e sulle formalità dell'atto processuale.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Norma relativa ai mezzi di impugnazione o alla disciplina delle decisioni interlocutorie; citata nell'ambito delle doglianze processuali mosse dal ricorrente.

  • art. 420-ter, cod. proc. pen.

    Ulteriore norma del titolo sulle impugnazioni menzionata dal ricorrente; il Collegio non ha ritenuto convincente l'eccezione mossa tardivamente.

  • art. 182, comma 2, cod. proc. pen.

    Interpretata come disposizione che impone al difensore presente in udienza l'onere di eccepire immediatamente la nullità relativa alla dichiarazione di assenza dell'imputato detenuto; la mancata eccezione comporta la sanatoria della nullità.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma applicata per la condanna alle spese del procedimento e per l'irrogazione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile e profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Se l'imputato è assente perché detenuto ma il tribunale è a conoscenza dello stato detentivo, la dichiarazione di assenza integra una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita immediatamente dal difensore presente in udienza; in mancanza la nullità si considera sanata.
  • La parte imputata non può surrogare l'azione del difensore nel sollevare successivamente eccezioni di nullità che avrebbero dovuto essere proposte nel corso dell'udienza dal difensore stesso.
  • Le nullità processuali non sempre determinano l'annullamento automatico: occorre valutare il regime della nullità (assoluta, relativa o intermedia) e i termini e soggetti per la relativa eccezione.
  • Le impugnazioni basate su vizi procedurali sollevati tardivamente sono a rischio di inammissibilità e possono comportare sanzioni pecuniarie e condanne alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In situazioni analoghe è consigliabile che il difensore documenti e sollevi tempestivamente in udienza qualsiasi vizio relativo alla presenza o traduzione dell'imputato detenuto, chiedendo eventualmente la verbalizzazione e provvedimenti di traduzione o rinvio.
  • Per tutelare i diritti dell'imputato, è opportuno verificare sempre in fase preventiva lo stato detentivo e le comunicazioni al tribunale; se la traduzione non avviene, occorre eccepire immediatamente e, se necessario, chiedere provvedimenti cautelari o istanze incidentali tempestive.

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