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Sentenza

Sentenza n. 451/2026 - Parma, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della Prefettura di Parma di ammissione alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale, fondato sulla presentazione della domanda oltre novanta giorni dall’ingresso in Italia

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego di ammissione al sistema di accoglienza, adottato perché la domanda di protezione internazionale era stata presentata oltre novanta giorni dall’ingresso in Italia. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione di legge, sostenendo che l’art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015, applicato dalla Prefettura, contrasta con la direttiva 2013/33/UE, che non consente di escludere automaticamente il richiedente dall’accoglienza per il ritardo. Ha inoltre denunciato l’illogicità della motivazione relativa alla data d’ingresso del 6 giugno 2008, poiché all’epoca aveva otto anni e sarebbe inverosimile che fosse entrato autonomamente e fosse rimasto in Italia fino alla domanda del 10 dicembre 2025. Ha chiesto anche la sospensione cautelare e il risarcimento del danno, quantificato nel pocket money o in una somma maggiore.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso annullando il diniego, ma ha lasciato impregiudicata la valutazione amministrativa dei requisiti sostanziali di accesso. Ha ritenuto fondato il motivo di violazione di legge: l’art. 20, par. 2, della direttiva 2013/33/UE permette, in caso di ritardo ingiustificato, una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, non l’esclusione automatica; il par. 5 richiede una decisione individuale, obiettiva, imparziale e motivata, basata sulla situazione personale e sul principio di proporzionalità. Poiché il contrasto con la disciplina UE non è superabile per via interpretativa, il giudice ha disapplicato la norma nazionale incompatibile e annullato il provvedimento. La censura di illogicità relativa alla data d’ingresso non è stata esaminata autonomamente, essendo sufficiente la ragione assorbente di contrasto con il diritto UE. È stata respinta la richiesta di ingresso immediato nell’accoglienza e di risarcimento: la Prefettura non aveva accertato gli altri requisiti, inclusa l’insufficienza dei mezzi economici prevista dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015. Per effetto conformativo, la Prefettura deve svolgere l’istruttoria necessaria e valutare nel merito l’istanza. Spese compensate; confermata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 142/2015

    «Le misure di accoglienza di cui al presente decreto si applicano dal momento della manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale».

    La disposizione individua nella manifestazione della volontà di chiedere protezione internazionale il momento dal quale si applicano le misure di accoglienza.

  • art. 1, comma 2-bis, d.lgs. 142/2015

    La norma nazionale, al contrario, introduce un automatismo che non ammette alcuna considerazione del caso concreto, posto che neppure la valutazione sulla «vulnerabilità del richiedente» è idonea a superare la ragione ostativa costituita dal superamento del termine.

    La norma interna, nella parte in cui esclude l’accesso per il superamento del termine, introduce un automatismo incompatibile con la valutazione individuale richiesta dal diritto UE; il giudice deve disapplicarla.

  • art. 28-bis, comma 2, lett. e-bis), d.lgs. 25/2008

    Il citato art. 1, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142 introduce una vera e propria clausola di salvaguardia rispetto all’art. 20 della cosiddetta “Direttiva Accoglienza”, rubricato «Riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza».

    La disposizione individua il termine nazionale di novanta giorni dall’ingresso, ma il suo superamento non può giustificare l’esclusione automatica dall’accoglienza in contrasto con la direttiva.

  • art. 20, par. 2, direttiva 2013/33/UE

    La disposizione prescrive altresì che tale riduzione venga adottata su base individuale, in modo obiettivo e imparziale, e debba essere motivata, specie con riguardo all’assenza di un giustificato motivo di ritardata presentazione dell’istanza.

    Il ritardo ingiustificato nella presentazione della domanda può consentire una riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, non un’esclusione automatica; la misura va adottata con valutazione individuale e motivata.

  • art. 20, par. 5, direttiva 2013/33/UE

    Il successivo par. 5 specifica inoltre che le decisioni di ridurre o, in casi eccezionali debitamente giustificati, revocare le condizioni materiali di accoglienza «sono adottate in modo individuale, obiettivo e imparziale e sono motivate. Le decisioni sono basate sulla particolare situazione della persona interessata, specialmente per quanto concerne le persone contemplate all’articolo 21, tenendo conto del principio di proporzionalità. Gli Stati membri assicurano in qualsiasi circostanza l’accesso all’assistenza sanitaria ai sensi dell’articolo 19 e garantiscono un tenore di vita dignitoso per tutti i richiedenti».

    La riduzione o, eccezionalmente, la revoca delle condizioni di accoglienza richiedono una decisione individuale, obiettiva, imparziale e motivata, fondata sulla situazione concreta e rispettosa della proporzionalità e del livello di vita dignitoso.

  • art. 14, comma 1, d.lgs. 142/2015

    Non sussistono i presupposti per poter condannare l’Amministrazione a disporre l’immediato ingresso del ricorrente alle misure di accoglienza per richiedenti asilo, né quelli per accogliere la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno nella misura del c.d. pocket money o nella maggior misura richiesta dal ricorrente, dal momento che la Prefettura non ha accertato la sussistenza delle condizioni di accesso alle misure di accoglienza in capo al ricorrente, tra cui l’assenza di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata al sostentamento proprio e dei propri familiari (ex art. 14, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2015 n. 142), limitandosi invece a rilevare l’inosservanza del termine di novanta giorni per la presentazione della domanda.

    L’ammissione richiede l’accertamento delle condizioni sostanziali previste dalla legge, tra cui l’insufficienza dei mezzi economici; l’annullamento del diniego basato solo sul ritardo non determina automaticamente il diritto all’ingresso né al risarcimento.

Massime di principio

  • Il ritardo ingiustificato nella presentazione della domanda di protezione internazionale non consente di escludere automaticamente il richiedente dalle misure materiali di accoglienza: ai sensi dell’art. 20 della direttiva 2013/33/UE può rilevare, nei limiti previsti dalla direttiva, per una riduzione individualmente valutata e motivata delle condizioni di accoglienza.
  • Quando la disposizione nazionale, per il suo tenore letterale, impone l’esclusione automatica dall’accoglienza in contrasto con la direttiva 2013/33/UE e il contrasto non è superabile mediante interpretazione conforme, il giudice nazionale deve disapplicare la norma interna incompatibile in applicazione del primato del diritto dell’Unione.
  • L’annullamento del diniego fondato esclusivamente sul superamento del termine non attribuisce di per sé il diritto all’ammissione immediata alle misure di accoglienza: l’amministrazione deve svolgere l’istruttoria sui requisiti sostanziali, compresa la disponibilità di mezzi sufficienti.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centri
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiPrimato del diritto UE e disapplicazioneEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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