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Sentenza

Sentenza n. 2681/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202507733

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Campania, sezione staccata di Salerno, n. 1041/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’aggiudicazione della gara a Romeo Gestioni S.p.A.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Università aveva indetto una procedura aperta per l’affidamento del servizio di conduzione, controllo e manutenzione degli impianti tecnologici e gestione dell’energia dell’Ateneo. Dopo l’esclusione dell’originaria prima classificata Romeo Gestioni per anomalia dell’offerta, il TAR e poi il Consiglio di Stato avevano annullato l’esclusione, ritenendo l’offerta sostenibile, con conseguente aggiudicazione alla Romeo. Siram, seconda classificata, aveva impugnato la nuova aggiudicazione sostenendo che l’Università avrebbe dovuto rinnovare la verifica di anomalia, anche alla luce di circostanze emerse successivamente, relative alla disponibilità di lavoratori disabili e alla concreta fruibilità degli incentivi e sgravi considerati nell’offerta. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello, Siram ha dedotto: omessa pronuncia del TAR su parte del motivo originario e violazione dell’art. 112 c.p.c.; erronea qualificazione delle precedenti sentenze come auto-esecutive e violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016; erronea applicazione del principio tempus regit actum alla verifica di anomalia; necessità di acquisire la documentazione relativa alla successiva risoluzione del contratto stipulato con Romeo. L’Università ha eccepito, tra l’altro, il ne bis in idem e la sopravvenuta carenza di interesse, deducendo comunque l’infondatezza dell’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello, ritenendo infondati tutti i motivi. Quanto alla dedotta omessa pronuncia, ha rilevato che il TAR aveva espressamente esaminato l’assenza di un obbligo di rinnovare la verifica di congruità. Nel merito, ha affermato che, quando il giudicato annulla l’esclusione per anomalia dopo avere accertato la sostenibilità dell’offerta e non lascia margini di riedizione del potere, la stazione appaltante non deve riaprire il subprocedimento di verifica: l’effetto conformativo del giudicato impone direttamente l’aggiudicazione. Il giudicato impedisce inoltre di rimettere in discussione, mediante l’impugnazione dell’aggiudicazione, il medesimo giudizio di congruità, che ha natura globale e sintetica. Le vicende successive della fase esecutiva, compresa la risoluzione del contratto per grave inadempimento, non costituiscono nuovi elementi idonei a incidere retroattivamente sulla legittimità dell’aggiudicazione o sulla congruità dell’offerta, potendo rilevare eventualmente sul distinto piano dell’esecuzione contrattuale o dell’autotutela. La verifica di anomalia deve essere riferita alle circostanze esistenti o ragionevolmente prevedibili al momento della presentazione dell’offerta e, comunque, prima dell’aggiudicazione. È stata respinta anche la richiesta istruttoria, poiché la documentazione sulla risoluzione riguardava una fase successiva e distinta, non utilizzabile per riaprire valutazioni ormai coperte dal giudicato. Spese compensate per la complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 97 d.lgs. n. 50/2016

    La commissione procede alla verifica ai sensi dell’articolo 97, comma 6 del d.lgs. n. 50 del 2016.

    La verifica di anomalia è finalizzata ad accertare la complessiva attendibilità e serietà dell’offerta; ha carattere globale e sintetico, è espressione di discrezionalità tecnica e deve essere riferita alle condizioni esistenti o ragionevolmente prevedibili al momento della gara.

  • art. 8, comma 1-bis, l. n. 68/1999

    L’art. 8, comma 1 bis della l. n. 68 del 1999 [...] demanda la valutazione delle capacità lavorative e la definizione di strumenti e prestazioni atti all’inserimento delle persone con disabilità [...] ad un comitato tecnico.

    Non possono essere richiesti all’operatore economico, al momento dell’offerta o della verifica di anomalia, elementi non ancora conoscibili e la cui definizione è rimessa dalla legge a un organo tecnico competente.

  • art. 3, comma 1, d.lgs. n. 216/2003

    Senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di età, di nazionalità e di orientamento sessuale.

    La disposizione è richiamata quale espressione del principio di parità di trattamento dei lavoratori.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato in relazione all’avvio del procedimento di contestazione per grave inadempimento contrattuale nei confronti dell’aggiudicataria.

  • art. 110, comma 2, d.lgs. n. 50/2016

    Richiamato in relazione all’interpello degli operatori graduati per l’eventuale esecuzione del contratto alle condizioni dell’aggiudicataria.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta perché il TAR aveva esaminato la questione dell’obbligo di rinnovare la verifica di congruità.

Massime di principio

  • Quando una pronuncia passata in giudicato annulla l’esclusione di un concorrente per anomalia e accerta definitivamente la sostenibilità della relativa offerta, senza lasciare margini di riedizione del potere, la stazione appaltante non è tenuta a riaprire il subprocedimento di verifica di anomalia e deve conformarsi direttamente alla regola fissata dal giudicato.
  • Il giudicato che accerta la congruità dell’offerta preclude al concorrente la possibilità di rimettere in discussione il medesimo giudizio di anomalia impugnando il successivo provvedimento di aggiudicazione, poiché la verifica di congruità ha natura globale e sintetica e non può essere artificiosamente frazionata in singole voci di costo.
  • La verifica di anomalia deve essere condotta sulla base delle circostanze fattuali e giuridiche esistenti al momento della presentazione dell’offerta o, comunque, anteriormente all’aggiudicazione, considerando gli eventi successivi solo sul distinto piano dell’autotutela o dell’esecuzione del contratto.
  • Le vicende sopravvenute nella fase di esecuzione, compreso l’inadempimento dell’aggiudicatario e la conseguente risoluzione contrattuale, non possono legittimare retroattivamente l’illegittimità dell’aggiudicazione né riaprire valutazioni di congruità coperte dal giudicato.
  • Nel giudizio di anomalia non possono essere pretese dall’operatore economico, al momento della presentazione dell’offerta, informazioni o risultati non ancora disponibili e la cui determinazione sia rimessa dalla legge a un organo tecnico successivo, purché l’offerta sia stata formulata sulla base di elementi ragionevolmente prevedibili.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della garaAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

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