Cassazione Civile, Ordinanza n. 22648/2023 del 26/07/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da plurime domande di lavoratori del settore scolastico, assunti dal Ministero con una successione di contratti a tempo determinato per mansioni di collaboratore scolastico o docente, che avevano chiesto il risarcimento del danno per l'illegittima reiterazione dei contratti. Il Tribunale aveva riconosciuto le domande; in appello il Ministero aveva ottenuto la riforma e il rigetto delle pretese risarcitorie. In cassazione, alcuni lavoratori hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo, con il primo motivo, che gli appelli ministeriali erano tardivi: le sentenze di primo grado erano state notificate l'8 giugno 2012 ai funzionari dell'amministrazione che in primo grado avevano rappresentato la P.A. ex art. 417 bis c.p.c., sicché il termine breve di 30 giorni ex art. 325 c.p.c. sarebbe decorso; poiché gli appelli erano stati depositati solo il 27 luglio 2012, il 30 luglio 2012 e il 21 agosto 2012, essi sarebbero stati inammissibili. La Corte ha inoltre rilevato, per tre ricorrenti, l'assenza nel fascicolo delle procure speciali conferite al difensore, con conseguente improcedibilità del loro ricorso. Gli ulteriori motivi sono rimasti assorbiti dall'accoglimento della censura sulla tardività degli appelli.
La decisione
La Corte dichiara improcedibile il ricorso di tre ricorrenti per mancanza della procura speciale depositata nei termini di cui all'art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c. Quanto agli altri ricorrenti, accoglie il primo motivo sul rilievo che gli appelli del Ministero erano tardivi perché proposti oltre il termine breve decorrente dalla valida notifica delle sentenze di primo grado ai dipendenti dell'amministrazione che avevano rappresentato la P.A. in primo grado ex art. 417 bis c.p.c.; per l'effetto cassa senza rinvio la sentenza impugnata, poiché il giudizio di appello non poteva essere proseguito ed era formato il giudicato sulla decisione di primo grado. Condanna il Ministero al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e di appello in favore dei ricorrenti vittoriosi, mentre per i tre ricorrenti improcedibili dispone gli ulteriori effetti economici ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002, a carico del difensore.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 3, c.p.c.
onere del deposito, unitamente al ricorso per cassazione, della procura speciale al difensore conferita con atto separato
la mancata produzione della procura speciale nel termine di legge rende improcedibile il ricorso per cassazione; l'inattività della parte entro i venti giorni dall'ultima notificazione del ricorso è sanzionata sia in caso di omesso deposito sia in caso di deposito tardivo
art. 325 c.p.c.
termine breve di 30 giorni
il termine breve per impugnare decorre da una valida notificazione della sentenza di primo grado eseguita al soggetto che ha effettivamente rappresentato la pubblica amministrazione nel giudizio di primo grado
art. 417 bis c.p.c.
le PP.AA., nelle controversie relative ai rapporti di lavoro, possono stare in giudizio, in primo grado, mediante loro dipendenti
quando la pubblica amministrazione si costituisce direttamente tramite propri dipendenti, la notifica della sentenza di primo grado ai fini del termine breve va fatta agli stessi dipendenti che hanno assunto la difesa
r.d. n. 1611 del 1933, art. 2
si distingue dall'ipotesi di rappresentanza tramite dipendenti ex art. 417 bis c.p.c., poiché riguarda la delega dell'Avvocatura dello Stato per la sola rappresentanza in giudizio, restando la difesa all'Avvocatura
r.d. n. 1611 del 1933, art. 11
quando opera la delega dell'Avvocatura dello Stato, la notificazione della sentenza al delegato è nulla e deve essere eseguita presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato
art. 382, u.c., c.p.c.
quando l'appello è tardivo e il giudizio di secondo grado non poteva proseguire, la Corte cassa senza rinvio per intervenuto giudicato sulla sentenza di primo grado
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di ricorso proposto senza valida procura speciale, gli effetti economici dell'ulteriore contributo unificato possono essere posti a carico del difensore, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte
Massime di principio
- Nel giudizio di lavoro in cui la pubblica amministrazione si sia costituita direttamente tramite propri dipendenti ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., la notifica della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, deve essere eseguita agli stessi dipendenti che hanno assunto la difesa dell'amministrazione.
- La notificazione della sentenza eseguita al soggetto correttamente individuato come difensore dell'amministrazione è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione; se l'appello è proposto oltre tale termine, esso è tardivo e il giudizio di secondo grado non può proseguire.
- La costituzione della pubblica amministrazione tramite propri dipendenti ex art. 417 bis c.p.c. è cosa diversa dalla delega dell'Avvocatura dello Stato ex r.d. n. 1611 del 1933: nel primo caso la notifica va fatta ai dipendenti, nel secondo presso l'Avvocatura dello Stato.
- Nel ricorso per cassazione, la procura speciale conferita con atto separato deve essere depositata nei termini di legge; il suo mancato deposito o il deposito tardivo determinano l'improcedibilità del ricorso.
- L'accoglimento del motivo che denuncia la tardività dell'appello comporta la cassazione senza rinvio quando il giudicato sulla sentenza di primo grado preclude la prosecuzione del giudizio di appello.
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