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Sentenza

Sentenza del 16/12/2022 n. 36968 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

i ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. denunciando errori di fatto nella sentenza di questa Corte: (1) erronea affermazione della esistenza di una perizia di stima del 2004 che avrebbe attribuito ai terreni valore di Euro 699.195,00 e che non sarebbe stata oggetto di contraddittorio; (2) che la perizia non era pacificamente esistente dato che i ricorrenti ne avevano sempre negato l'esistenza; (3) che le delibere comunali che avrebbero fissato le aliquote ICI per 2006-2007 non sarebbero state allegate e dunque gli avvisi sarebbero nulli; (4) che la Corte avrebbe pronunciato sulla natura edificabile o agricola dei terreni, questione estranea al giudizio essendo la controversia solo sul valore. In sostanza chiedevano la revoca per presunto errore di fatto e omissione di valutazione di elementi probatori rilevanti.

La decisione

la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi invocati non costituiscono errori revocatori ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c./art. 395 n.4 c.p.c., in quanto non si tratta di mera svista o percezione erronea di un fatto incontrovertibile bensì di valutazioni di merito e di motivazione già esaminate. La Corte ha precisato che: (i) la sentenza impugnata dava atto della natura edificabile dei terreni e fondava la cassazione della CTR sull'omesso esame di elementi (in particolare il prezzo di compravendita del 2007) idonei a determinare la base imponibile; (ii) la presunta perizia del 2004 non è il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, perciò la contestazione della sua esistenza non integra l'errore revocatorio richiesto; (iii) la doglianza sulla mancata allegazione delle delibere comunali esula dal rimedio della revocazione per errore di fatto, essendo questione di motivazione/irregolarità che la Corte ha comunque ritenuto priva di rilievo alla luce del principio per cui il richiamo alle delibere è sufficiente; (iv) le spese del giudizio sono poste a carico dei ricorrenti e risultano liquidate in favore della controricorrente, con annotazione della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.

Norme richiamate

  • Codice di procedura civile

    art. 395 n.4 c.p.c.; art. 391-bis c.p.c.

    limiti e requisiti per la revocazione per errore di fatto: deve trattarsi di errore percettivo o svista su fatto incontrovertibile, immediatamente rilevabile e decisivo per la decisione; non comprende valutazioni di merito o vizi di motivazione

  • D.Lgs. n. 546 del 1992

    norma sulla preclusione in materia tributaria che impedisce di introdurre in appello elementi probatori non prodotti in primo grado

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    i criteri per la determinazione del valore venale in comune commercio non sono esclusivi né esaustivi: altri elementi oggettivi (es. prezzo di compravendita) possono essere rilevanti

  • D.Lgs. n. 282 del 2002

    riferimento normativo relativo agli adempimenti fiscali e perizie utilizzate per la determinazione del valore ai fini fiscali (menzionato negli atti)

  • D.P.R. n. 115 del 2002

    art. 13, comma 1 quater; comma 1 bis

    norme sul contributo unificato e sulla eventuale maggiorazione in caso di giudizio di revocazione

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. richiamato da art. 395 n.4) è un rimedio molto limitato: richiede un errore percettivo su un fatto incontrovertibile, immediatamente evidente e decisivo per la decisione. Non è lo strumento per riesaminare valutazioni di merito o contestare lacune di motivazione.
  • L'omesso esame di documenti o fatti da parte di una corte costituisce in genere un vizio di motivazione o di valutazione, non un errore revocatorio salvo che emerga una palese e incontrovertibile discrepanza con gli atti del processo.
  • In controversie tributarie, il richiamo in un avviso alla deliberazione comunale che ha fissato l'aliquota è in linea di principio sufficiente; la mancata allegazione formale delle delibere non necessariamente comporta nullità se le delibere sono atti soggetti a pubblicità e conoscibilità.
  • I criteri legislativi per la determinazione del valore ai fini tributari (es. art.5 D.Lgs. 504/1992) non escludono l'uso di altri parametri obiettivi, come il prezzo di compravendita tra le parti, che può essere decisivo per la determinazione della base imponibile.
  • La preclusione processuale (es. art.57 D.Lgs. 546/1992) impedisce di introdurre nuove prove o atti nel secondo grado; chi intende far valere documenti determinanti deve produrli tempestivamente nel primo grado.

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