Sentenza del 16/12/2022 n. 36968 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
i ricorrenti hanno proposto revocazione ex art. 395 n.4 c.p.c. denunciando errori di fatto nella sentenza di questa Corte: (1) erronea affermazione della esistenza di una perizia di stima del 2004 che avrebbe attribuito ai terreni valore di Euro 699.195,00 e che non sarebbe stata oggetto di contraddittorio; (2) che la perizia non era pacificamente esistente dato che i ricorrenti ne avevano sempre negato l'esistenza; (3) che le delibere comunali che avrebbero fissato le aliquote ICI per 2006-2007 non sarebbero state allegate e dunque gli avvisi sarebbero nulli; (4) che la Corte avrebbe pronunciato sulla natura edificabile o agricola dei terreni, questione estranea al giudizio essendo la controversia solo sul valore. In sostanza chiedevano la revoca per presunto errore di fatto e omissione di valutazione di elementi probatori rilevanti.
La decisione
la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi invocati non costituiscono errori revocatori ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c./art. 395 n.4 c.p.c., in quanto non si tratta di mera svista o percezione erronea di un fatto incontrovertibile bensì di valutazioni di merito e di motivazione già esaminate. La Corte ha precisato che: (i) la sentenza impugnata dava atto della natura edificabile dei terreni e fondava la cassazione della CTR sull'omesso esame di elementi (in particolare il prezzo di compravendita del 2007) idonei a determinare la base imponibile; (ii) la presunta perizia del 2004 non è il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata, perciò la contestazione della sua esistenza non integra l'errore revocatorio richiesto; (iii) la doglianza sulla mancata allegazione delle delibere comunali esula dal rimedio della revocazione per errore di fatto, essendo questione di motivazione/irregolarità che la Corte ha comunque ritenuto priva di rilievo alla luce del principio per cui il richiamo alle delibere è sufficiente; (iv) le spese del giudizio sono poste a carico dei ricorrenti e risultano liquidate in favore della controricorrente, con annotazione della possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Codice di procedura civile
art. 395 n.4 c.p.c.; art. 391-bis c.p.c.
limiti e requisiti per la revocazione per errore di fatto: deve trattarsi di errore percettivo o svista su fatto incontrovertibile, immediatamente rilevabile e decisivo per la decisione; non comprende valutazioni di merito o vizi di motivazione
D.Lgs. n. 546 del 1992
norma sulla preclusione in materia tributaria che impedisce di introdurre in appello elementi probatori non prodotti in primo grado
D.Lgs. n. 504 del 1992
i criteri per la determinazione del valore venale in comune commercio non sono esclusivi né esaustivi: altri elementi oggettivi (es. prezzo di compravendita) possono essere rilevanti
D.Lgs. n. 282 del 2002
riferimento normativo relativo agli adempimenti fiscali e perizie utilizzate per la determinazione del valore ai fini fiscali (menzionato negli atti)
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1 quater; comma 1 bis
norme sul contributo unificato e sulla eventuale maggiorazione in caso di giudizio di revocazione
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 391-bis c.p.c. richiamato da art. 395 n.4) è un rimedio molto limitato: richiede un errore percettivo su un fatto incontrovertibile, immediatamente evidente e decisivo per la decisione. Non è lo strumento per riesaminare valutazioni di merito o contestare lacune di motivazione.
- L'omesso esame di documenti o fatti da parte di una corte costituisce in genere un vizio di motivazione o di valutazione, non un errore revocatorio salvo che emerga una palese e incontrovertibile discrepanza con gli atti del processo.
- In controversie tributarie, il richiamo in un avviso alla deliberazione comunale che ha fissato l'aliquota è in linea di principio sufficiente; la mancata allegazione formale delle delibere non necessariamente comporta nullità se le delibere sono atti soggetti a pubblicità e conoscibilità.
- I criteri legislativi per la determinazione del valore ai fini tributari (es. art.5 D.Lgs. 504/1992) non escludono l'uso di altri parametri obiettivi, come il prezzo di compravendita tra le parti, che può essere decisivo per la determinazione della base imponibile.
- La preclusione processuale (es. art.57 D.Lgs. 546/1992) impedisce di introdurre nuove prove o atti nel secondo grado; chi intende far valere documenti determinanti deve produrli tempestivamente nel primo grado.
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