Cassazione Civile, Ordinanza n. 10245/2025 del 18/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo di un credito derivante da un mutuo fondiario stipulato anni prima tra la banca originaria e la società poi fallita. Il tribunale aveva ammesso il capitale in privilegio ipotecario e gli interessi di mora in chirografo, mentre la corte d’appello aveva riconosciuto soltanto gli interessi legali dalla data del fallimento alla vendita dei beni ipotecati, negando il privilegio sugli interessi convenzionali maturati nel triennio anteriore all’apertura della procedura. La ricorrente ha impugnato la decisione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 2855, comma 2, c.c., sostenendo che il privilegio ipotecario sugli interessi sarebbe effetto automatico dell’iscrizione/ipoteca e che non sarebbero necessarie formule sacramentali, essendo sufficiente la documentazione prodotta. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell’art. 101 l.fall., lamentando che la corte territoriale avrebbe erroneamente richiesto una domanda espressa di ammissione al privilegio per gli interessi e avrebbe mal interpretato un precedente di legittimità, quasi facendo discendere una rinuncia dalla mancata specificazione della voce accessoria. Il fallimento intimato non ha svolto difese.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la conclusione del giudice di merito secondo cui, per ottenere l’ammissione al passivo degli interessi corrispettivi assistiti da privilegio ipotecario ex art. 2855, comma 2, c.c., occorre una domanda specifica e chiara, proposta nei termini e nelle forme della verifica del passivo. La Corte ha ribadito che la domanda di insinuazione non può essere ampliata in sede successiva mediante letture implicite della documentazione prodotta, in quanto opera il principio di immutabilità della domanda e l’indicazione della causa di prelazione integra la causa petendi. Ha inoltre precisato che l’eventuale inciso della corte d’appello sulla "rinuncia" del creditore costituiva comunque un obiter dictum e non il decisum, essendo la ratio fondata sulla mancanza di una domanda espressa di riconoscimento del privilegio per quella voce di credito. La ricorrente è stata condannata, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di euro 2.500 e la Corte ha dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 2855, comma 2, c.c.
L’estensione del privilegio ipotecario agli interessi non opera in modo automatico in sede di ammissione al passivo: la relativa collocazione deve essere specificamente domandata e risultare chiara dalla domanda e dai documenti allegati.
art. 93 l.fall.
La domanda di ammissione al passivo deve indicare in modo specifico il credito e, quando rilevante, la causa di prelazione e gli elementi necessari a verificare la pretesa.
art. 95, comma 2, l.fall.
Le osservazioni scritte possono precisare la domanda, ma non ampliarla oltre il petitum o la causa petendi originariamente dedotti.
art. 101 l.fall.
La domanda di insinuazione tardiva deve rispettare le forme e i termini previsti; non consente di introdurre surrettiziamente una pretesa diversa o più ampia rispetto a quella proposta.
art. 96, comma 4, c.p.c.
In caso di inammissibilità del ricorso può essere liquidata una somma equitativa a titolo sanzionatorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 375 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per la proposta di definizione accelerata.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la successiva trattazione in camera di consiglio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata come parametro dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica del passivo, la richiesta di ammissione di un credito assistito da prelazione deve essere formulata in modo espresso e univoco: la sola allegazione del titolo o della documentazione non basta, se dalla domanda non emerge chiaramente la volontà di ottenere anche il rango privilegiato per la specifica voce accessoria.
- La domanda di insinuazione al passivo è soggetta al principio di immutabilità: può essere precisata, ma non ampliata oltre il credito o la causa di prelazione originariamente dedotti; una diversa collocazione del credito non può essere introdotta per via interpretativa in fase successiva.
- L’estensione del privilegio ipotecario agli interessi ex art. 2855, comma 2, c.c. presuppone comunque una specifica richiesta di ammissione, con indicazione degli elementi necessari alla loro determinazione.
- In sede di cassazione, una censura non può fondarsi su un’asserita motivazione decisiva quando il passo contestato costituisce un mero obiter dictum non necessario alla decisione.
- La mancata specificazione della causa di prelazione nella domanda di insinuazione non può essere colmata dal giudice con un automatismo favorevole al creditore, poiché ciò altererebbe l’equilibrio tra creditore privilegiato e massa dei creditori chirografari.
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