Sentenza n. 4104/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento, previa sospensione, del decreto emesso il 24 agosto 2022 dal Ministero della Difesa a mezzo del quale è stata disposta la cessazione dal servizio permanente del sig. -OMISSIS- per scarso rendimento ex artt. 923, comma 1, lett. D, e 932, d.lgs. n. 66/2010, con conseguente collocazione nella riserva con decorrenza dalla data di notifica del decreto medesimo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, con collocamento nella riserva
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 24 agosto 2022 con cui il Ministero della Difesa ne ha disposto la cessazione dal servizio permanente per scarso rendimento, ai sensi degli artt. 923, comma 1, lettera d), e 932 del d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto eccesso di potere, erroneità dei presupposti e violazione dell'art. 12, lettera c), della l. n. 1168/1961, sostenendo che l'Amministrazione non avrebbe indicato specifiche azioni od omissioni costituenti reato oppure inosservanza di regolamenti o ordini, ritenute dal ricorrente necessarie per fondare la dispensa. Ha inoltre lamentato la sproporzione della misura, assumendo che non fosse stata svolta una valutazione complessiva dell'attività lavorativa prestata. Il procedimento era stato preceduto da giudizi di rendimento "inferiore alla media" per dodici mesi e "insufficiente" per circa ventidue mesi, da due ammonimenti formali rimasti senza effetto, da sei sanzioni disciplinari di corpo e dal parere favorevole della Commissione di valutazione e avanzamento, che aveva escluso concreti margini di recupero del rendimento.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che l'art. 923, comma 1, lettera d), del d.lgs. n. 66/2010 individui lo scarso rendimento come autonoma causa di cessazione dal servizio permanente e che l'art. 932 disciplini un procedimento fondato sulla proposta delle autorità gerarchiche, sull'ammonizione dell'interessato, sul parere delle commissioni competenti e sulla possibilità per il militare di presentare osservazioni ed essere sentito. La circolare ministeriale del 14 novembre 2016 è stata interpretata nel senso che lo scarso rendimento consiste in un modo di operare scadente e improduttivo, risultante soprattutto dalla documentazione caratteristica; le vicende disciplinari possono costituire elementi complementari quando corroborino l'inadeguatezza del rendimento. Nel caso concreto, il giudice ha valorizzato la continuità dei giudizi negativi, il peggioramento da "inferiore alla media" a "insufficiente", i due ammonimenti, le sanzioni disciplinari, il mancato ravvedimento e il parere della Commissione di valutazione e avanzamento. Ha escluso la rilevanza del richiamo all'abrogato art. 12, comma 2, lettera c), della l. n. 1168/1961, precisando che anche tale disposizione consentiva la dispensa per il solo scarso rendimento, senza necessità della concorrente sussistenza di reiterate mancanze disciplinari oggetto di consegna di rigore. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, istruito e non sproporzionato, trattandosi di esercizio di un potere connotato da significativa discrezionalità e fondato su una valutazione unitaria dei profili personali, professionali e operativi del militare. Le contestazioni del ricorrente sono state giudicate generiche e inidonee a dimostrare manifesta irragionevolezza o sproporzione. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 923, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 66/2010
lo "scarso rendimento" è una delle cause idonee a determinare la cessazione del rapporto di impiego del militare
Lo scarso rendimento costituisce un'autonoma causa di cessazione dal servizio permanente.
art. 932 d.lgs. n. 66/2010
il militare che dia scarso rendimento è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva
La dispensa per scarso rendimento richiede la determinazione ministeriale su proposta delle autorità gerarchiche, previa ammonizione, parere delle commissioni competenti e garanzia di osservazioni e audizione dell'interessato.
art. 12, comma 2, lettera c), l. n. 1168/1961
scarso rendimento; nonché [le] reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore
La disposizione abrogata, secondo il richiamato orientamento giurisprudenziale, consentiva la dispensa per il solo scarso rendimento, senza richiedere necessariamente la concomitante sussistenza di reiterate mancanze disciplinari oggetto di consegna di rigore.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Lo scarso rendimento costituisce un'autonoma causa di cessazione dal servizio permanente del militare e non richiede necessariamente la concomitante sussistenza di specifiche mancanze disciplinari oggetto di consegna di rigore.
- La dispensa dal servizio permanente per scarso rendimento richiede il rispetto del procedimento previsto dall'art. 932 del d.lgs. n. 66/2010, comprensivo di ammonizione dell'interessato, parere delle commissioni o autorità competenti e possibilità di presentare osservazioni e di essere personalmente sentito.
- La valutazione dello scarso rendimento rientra in un potere amministrativo connotato da significativa discrezionalità e deve fondarsi su un apprezzamento unitario dei profili personali, professionali e operativi del militare, risultanti anzitutto dalla documentazione caratteristica.
- Giudizi negativi reiterati e continuativi, rimasti invariati o peggiorati nonostante ammonimenti formali, possono legittimamente fondare la dispensa per scarso rendimento; le sanzioni disciplinari possono corroborare tale valutazione quando siano coerenti con elementi obiettivi di inadeguatezza del rendimento.
- La motivazione del provvedimento di dispensa è adeguata quando espone la continuità dei giudizi negativi, l'inefficacia degli ammonimenti, gli ulteriori elementi istruttori e l'assenza di margini di recupero; contestazioni generiche non sono sufficienti a dimostrare manifesta irragionevolezza o sproporzione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14285/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14296/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 14297/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2479/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2480/2026 - Palermo, Sezione 4
- Sentenza · 17 ago 2026Sentenza n. 2481/2026 - Palermo, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →