Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 995/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del decreto del Ministero dell’Interno n. K10/-OMISSIS- del 20.10.2025, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla ricorrente in data 17.06.2020, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;

Giustizia amministrativa202600608

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto del Ministero dell'Interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, chiedendone anche la sospensione cautelare. A sostegno della domanda cautelare ha dedotto un pregiudizio connesso al mancato riconoscimento della cittadinanza, prospettando la lesione di diritti costituzionalmente garantiti e dei diritti civili e politici conseguibili con l'acquisizione dello status civitatis. Il Ministero ha resistito al ricorso. L'amministrazione ha fondato il diniego su plurimi pregiudizi penali riguardanti familiari conviventi della ricorrente, tra cui il padre e il fratello, per fatti indicati come spaccio di stupefacenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del periculum in mora sia del fumus boni iuris. Quanto al periculum, ha ritenuto non grave e irreparabile il pregiudizio prospettato: gli eventuali diritti inviolabili trovano tutela nella Costituzione e nel d.lgs. n. 286/1998; l'incidenza sui diritti politici, collegati all'elettorato, non presenta una frequenza tale da impedire l'esame della causa nel merito; il diniego non impedisce lo svolgimento dell'attività lavorativa, l'esercizio della libertà economica in condizioni di parità con il cittadino né la permanenza in Italia sulla base di altro valido titolo di soggiorno, posseduto dalla ricorrente. Quanto al fumus boni iuris, dagli elementi acquisiti non emerge una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, poiché il diniego appare correttamente fondato sui plurimi pregiudizi penali dei familiari conviventi. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 1.000,00 per le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992

    Costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana respinta dal Ministero dell'Interno.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto, il TAR ha verificato la sussistenza dei requisiti del periculum in mora e del fumus boni iuris.

  • art. 2 Cost.

    Richiamato quale fonte di tutela dei diritti inviolabili dell'uomo, ritenuti comunque protetti anche in assenza della cittadinanza italiana.

  • art. 32 Cost.

    Richiamato quale ulteriore garanzia costituzionale dei diritti fondamentali, non compromessi dal diniego di cittadinanza.

  • art. 2 d.lgs. 286/1998

    Richiamato per evidenziare che allo straniero sono comunque riconosciuti i diritti fondamentali della persona.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Il diniego di concessione della cittadinanza italiana non determina, di per sé, un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare quando lo straniero conserva la tutela dei diritti fondamentali, può lavorare ed esercitare la libertà economica in condizioni di parità con il cittadino e dispone di un valido titolo di soggiorno per permanere sul territorio nazionale.
  • La perdita o il mancato conseguimento dei diritti politici connessi alla cittadinanza, in particolare dell'elettorato, non integra un periculum in mora cautelare quando la relativa frequenza di esercizio consente l'esame della controversia nella fase di merito.
  • In materia di concessione della cittadinanza, la presenza di plurimi pregiudizi penali riferibili a familiari conviventi può sostenere il diniego amministrativo e impedire, nella fase cautelare, una ragionevole previsione di accoglimento del ricorso, in assenza di elementi contrari emergenti dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.