Ordinanza n. 2613/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 2547/2024 del Tribunale di Milano, sez. Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2547/2024
Esito
La controversia
È stata proposta domanda di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2547/2024. Ai fini della delibazione della domanda, il ricorrente ha depositato soltanto una copia per immagine dell'e-mail PEC utilizzata per la notifica della sentenza, priva di attestazione di conformità all'originale. La copia reca l'indicazione nominativa dei file allegati, ma non consente di stabilire il contenuto della notifica. Il ricorrente non ha depositato il duplicato informatico dei file di notifica, né una documentazione recante i codici hash dei file allegati alla notificazione originaria.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio e documentale, ordinando al ricorrente di depositare entro il termine perentorio di quindici giorni il duplicato informatico, ai sensi dell'art. 1 del CAD, dei file di notifica della sentenza indirizzati personalmente al Ministero. Il Collegio ha ritenuto che la copia per immagine della prova della notificazione, quando non coincida con il duplicato informatico del file, debba essere accompagnata dall'attestazione di conformità all'originale; inoltre, il potere di asseverazione non può essere correttamente esercitato rispetto a un file per immagine che non riporti anche i codici hash dei file allegati alla notificazione originale. Il deposito effettuato è stato quindi ritenuto non conforme alle specifiche tecniche sui depositi telematici nel processo amministrativo e da regolarizzare prima della decisione nel merito. Il TAR ha fissato per il 2 luglio 2026 la camera di consiglio per la prosecuzione della trattazione, precisando che, in mancanza del deposito nel termine assegnato, il ricorso sarà dichiarato improcedibile ai sensi dell'art. 52 c.p.a.
Norme richiamate
art. 1 CAD
Il duplicato informatico dei file di notifica costituisce il documento richiesto per verificare il contenuto della notificazione; la copia per immagine non è equiparabile al duplicato informatico.
art. 52 c.p.a.
il ricorso sarà dichiarato improcedibile
La mancata ottemperanza all'ordine documentale nel termine perentorio assegnato determina la prospettata improcedibilità del ricorso.
Allegato 2 d.P.C.S. 28 luglio 2021
specifiche tecniche sui depositi nel processo amministrativo telematico
Il deposito della prova della notificazione deve rispettare le specifiche tecniche del processo amministrativo telematico; una copia per immagine priva dei requisiti documentali richiesti deve essere regolarizzata.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo telematico, la prova della notificazione di un atto informatico non può essere validamente fornita mediante una mera copia per immagine priva dell'attestazione di conformità all'originale, quando non sia depositato il duplicato informatico del file.
- La verifica della notificazione richiede che la documentazione depositata consenta di individuare il contenuto dei file allegati alla PEC; la sola indicazione nominativa degli allegati non è sufficiente.
- L'attestazione di conformità di una copia per immagine della prova della notificazione presuppone una copia idonea a riferire con certezza il documento all'originale, anche mediante l'indicazione dei codici hash dei file allegati alla notificazione originaria.
- Quando la documentazione telematica necessaria per decidere una domanda di ottemperanza è irregolare o incompleta, il giudice può ordinare la regolarizzazione mediante deposito dei duplicati informatici entro un termine perentorio, rinviando la decisione alla successiva camera di consiglio; l'inosservanza può comportare l'improcedibilità del ricorso.
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