Sentenza n. 1033/2026 - Lecce, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, nonché relativo preavviso di diniego
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, cittadina marocchina già titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, aveva chiesto la conversione o regolarizzazione del proprio rapporto di lavoro subordinato, sulla base di un contratto sottoscritto dal datore di lavoro, della comunicazione UNILAV, dell’attività lavorativa già svolta e della documentazione fiscale e contributiva. L’Amministrazione ha rigettato l’istanza rilevando che, nella dichiarazione IVA relativa all’anno d’imposta 2024, la differenza tra volume d’affari e totale degli acquisti non consentiva l’assegnazione della quota richiesta. La ricorrente ha dedotto: violazione dell’art. 14 d.P.R. 394/1999; violazione e falsa applicazione del decreto flussi e applicazione di criteri contabili non previsti; eccesso di potere per istruttoria incompleta, travisamento dei fatti e violazione della proporzionalità; lesione del legittimo affidamento e della posizione di lavoratrice straniera integrata; violazione dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998. Ha inoltre chiesto l’accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, previa stipula del contratto di soggiorno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, confermando nel merito la valutazione già espressa in sede cautelare. Il Collegio ha ritenuto decisivo che l’atto impugnato non fosse un diniego di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, bensì il rigetto di un’istanza di regolarizzazione presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. A tale procedura si applica l’art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 27 maggio 2020, che subordina l’ammissione alla dimostrazione di un reddito imponibile o fatturato non inferiore a 30.000 euro annui. Nel caso concreto, dal volume d’affari IVA di 139.946 euro, detratto il totale degli acquisti di 130.278 euro, risultava un importo di 9.668 euro, inferiore alla soglia minima richiesta anche per la regolarizzazione di un solo lavoratore. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo il criterio utilizzato dall’Amministrazione e ha escluso i dedotti vizi di violazione di legge, difetto di istruttoria, travisamento, carenza di motivazione e sproporzione. È stata conseguentemente respinta anche la domanda di accertamento del diritto al rilascio del permesso di soggiorno. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La disposizione costituisce la base normativa dell’istanza di emersione o regolarizzazione presentata dal datore di lavoro, distinta dalla procedura di conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale.
art. 9, comma 1, decreto interministeriale 27 maggio 2020
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a 30.000,00 euro annui
La norma impone, per l’ammissione alla procedura di emersione, una soglia minima di capacità economica del datore di lavoro pari a 30.000 euro annui.
art. 9, comma 4, decreto interministeriale 27 maggio 2020
prendendo in considerazione il volume di affari al netto degli acquisti
Per l’imprenditore agricolo, gli indici di capacità economica desunti dalla dichiarazione IVA possono essere valutati considerando il volume d’affari al netto degli acquisti; il provvedimento applica tale criterio alla determinazione della capacità economica rilevante.
art. 14 d.P.R. 394/1999
La ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale, ma il TAR ha ritenuto che la fattispecie concreta riguardasse invece una procedura di regolarizzazione ex art. 103 d.l. 34/2020.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di diniego è stato impugnato insieme al provvedimento finale, senza che il TAR ravvisasse una lesione procedimentale idonea a determinare l’illegittimità del diniego.
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
La violazione è stata dedotta dalla ricorrente, ma è stata esclusa in ragione dell’applicazione della disciplina speciale della procedura di emersione e della mancanza del requisito economico del datore di lavoro.
Massime di principio
- L’istanza presentata dal datore di lavoro ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. 34/2020 costituisce una procedura di emersione o regolarizzazione distinta dalla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale; la legittimità del diniego deve essere valutata alla luce dei requisiti propri della procedura concretamente attivata.
- Per l’ammissione alla procedura di emersione, l’art. 9, comma 1, del decreto interministeriale 27 maggio 2020 richiede che il datore di lavoro dimostri un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui, anche quando la domanda riguarda un solo lavoratore.
- Quando la capacità economica del datore di lavoro è desunta dalla dichiarazione IVA secondo il criterio del volume d’affari al netto degli acquisti, un importo risultante inferiore alla soglia di 30.000 euro integra il mancato possesso del requisito economico e legittima il rigetto dell’istanza di regolarizzazione.
- La sussistenza di un contratto di lavoro, della comunicazione UNILAV, dello svolgimento dell’attività lavorativa e della regolarità contributiva non supera il difetto del requisito economico specificamente richiesto per l’ammissione alla procedura di emersione.
- Non sussiste difetto di istruttoria o travisamento dei fatti quando il diniego indica il dato fiscale rilevante, espone il calcolo derivante dalla differenza tra volume d’affari e acquisti e tale calcolo evidenzia il mancato raggiungimento della soglia normativa.
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