Sentenza n. 5616/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento di esclusione notificato a mezzo PEC il 10 dicembre 2025, a seguito di verbale n. -OMISSIS- avente codice di concorso CAR25, con il quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale per il reclutamento di n. 4918 allievi carabinieri effettivi per la presenza di un tatuaggio ritenuto visibile con l'uniforme ai sensi dell'articolo 11, comma 6C del bando di concorso; - della graduatoria finale del concorso in questione, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli idonei vincitori; - del bando di concorso pubblicato il 6 giugno 2025, nella parte in cui prevede criteri di valutazione dei tatuaggi non conformi ai principi di proporzionalità e ragionevolezza; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla procedura concorsuale per la presenza di un tatuaggio ritenuto visibile con l'uniforme, nonché graduatoria finale e bando nella parte relativa ai criteri sui tatuaggi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri effettivi, deducendo l'irragionevolezza e la sproporzione del giudizio di non idoneità. Ha sostenuto che il tatuaggio, localizzato sulla gamba destra, sarebbe stato visibile solo marginalmente, per circa un centimetro lateralmente, e soltanto in situazioni eccezionali, quale l'uso della tenuta ginnica con calzino corto. Ha inoltre dedotto che l'esclusione avrebbe potuto essere disposta soltanto in presenza di un tatuaggio lesivo del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione militare e che il criterio applicato dalla Commissione sarebbe stato eccessivamente formalistico. Sono stati impugnati anche il bando, nella parte concernente i criteri di valutazione dei tatuaggi, e la graduatoria finale, nella parte in cui non comprende il ricorrente tra gli idonei vincitori.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che, secondo la lex specialis, la visibilità del tatuaggio con qualsiasi capo dell'uniforme costituisca autonomamente un fattore di inidoneità. In tale ipotesi la Commissione non esercita una discrezionalità valutativa sulla lesività del tatuaggio, ma svolge un mero accertamento tecnico relativo alla sua localizzazione e copertura da parte delle divise; la valutazione secondo cui la visibilità è incompatibile con il decoro dell'uniforme e con la dignità della condizione militare è stata già effettuata dal bando. Una valutazione tecnico-discrezionale sulla natura, il contenuto, la dimensione e l'eventuale carattere deturpante o discreditante del tatuaggio è richiesta soltanto quando il tatuaggio non sia visibile. Nel caso concreto, le fotografie hanno confermato che il tatuaggio era visibile con l'uniforme ginnica, composta da pantaloncini e calzini corti, qualificata dalle norme tecniche applicabili come uniforme in uso. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 11, comma 6C, del bando di concorso
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La visibilità del tatuaggio con l'uniforme è prevista dalla lex specialis quale fattore autonomamente ostativo all'idoneità.
art. 60 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la definizione del giudizio con sentenza semplificata, previa audizione delle parti, quando ne ricorrono i presupposti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Costituisce base per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali particolari mediante oscuramento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamato, nel testo vigente, a fondamento delle misure di oscuramento dei dati personali relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura di reclutamento militare qualifica la visibilità di un tatuaggio con qualsiasi capo dell'uniforme come causa di inidoneità, la visibilità costituisce di per sé un fattore ostativo, senza necessità di accertare in concreto la lesività del tatuaggio per il decoro dell'uniforme o per l'immagine dell'amministrazione.
- In presenza di un tatuaggio visibile con l'uniforme, la Commissione di concorso svolge un mero accertamento tecnico sulla localizzazione del tatuaggio e sulla sua copertura da parte delle divise, senza esercitare una discrezionalità valutativa sulla compatibilità estetica o sul discredito arrecato alle istituzioni.
- La valutazione tecnico-discrezionale relativa alla natura, al contenuto, alla dimensione e al carattere deturpante o discreditante del tatuaggio è necessaria soltanto quando il tatuaggio non sia visibile con l'uniforme, nei limiti previsti dal bando.
- La tenuta ginnica composta da pantaloncini e calzini corti deve essere considerata uniforme in uso quando ciò risulti dalle norme tecniche applicabili; pertanto, la visibilità del tatuaggio con tale tenuta può determinare l'inidoneità concorsuale se il bando attribuisce rilievo alla visibilità con l'uniforme.
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