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Ordinanza

Ordinanza n. 216/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della nota prot. n. 0136046/2026 del 16/04/2026 a firma congiunta della Dott.ssa Elisabetta Righetti, responsabile U.O. SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTROLLI EDILIZI e del Dirigente Settore Governo del Territorio Ing. Carlo Mario Piacquadio avente ad oggetto Pratica amm.va Reg. 1 0847 MC: “ATTO DI CONTESTAZIONE ORDINANZA DI IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA ai sensi dell’articolo 31, comma 4 bis, del DPR n. 380/2001”. Notificato in data 23.04.2026 ai ricorrenti presso la propria abitazione sita in Via Marecchia n. 59, Rimini; - della nota Prot. n. 0177307 del 19/05/2026 a firma della Dott.ssa Elisabetta Righetti, responsabile U.O. SERVIZI GIURIDICO AMMINISTRATIVO E CONTROLLI EDILIZI avente ad oggetto Pratica amm.va Reg. 10847 MC: “ATTIVAZIONE PROCEDURE ESECUTIVE DI REPRESSIONE DEGLI ABUSI EDILIZI”. Notificato in data 25.05.2026 ai ricorrenti presso la propria abitazione sita in Via Marecchia n. 59, Rimini;

Giustizia amministrativa202600867

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: note comunali di contestazione dell'ordinanza di irrogazione di una sanzione pecuniaria edilizia e di attivazione delle procedure esecutive di repressione dell'abuso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, due note del Comune di Rimini relative a un manufatto accessorio dell'immobile di civile abitazione sito in Rimini, via Marecchia n. 59. La prima nota contestava l'ordinanza di irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001; la seconda attivava le procedure esecutive di repressione dell'abuso edilizio. Dal testo non risultano specificamente illustrati i singoli motivi di legittimità dedotti, ma il giudice ha ritenuto prima facie infondate le censure, rilevando che il condono relativo al manufatto era stato negato nel 2012 e che la sentenza n. 393/2026 del TAR Bologna non aveva inciso su tale diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ex art. 55 c.p.a., ritenendo insussistente il fumus boni iuris poiché le censure apparivano prima facie infondate: il diniego di condono del manufatto, adottato nel 2012, non era stato inciso dalla sentenza n. 393/2026 del TAR Bologna. Ha inoltre escluso il periculum in mora. Quanto alla sanzione pecuniaria, ha valorizzato la sua applicazione in misura ridotta, pari a 4.000 euro; quanto alla demolizione, ha considerato che il Comune non aveva ancora approvato tutti gli atti tecnici e finanziari necessari all'esecuzione degli interventi di ripristino, tra cui perizia di demolibilità, stima dei costi, progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto esecutivo e impegno di spesa. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001

    ATTO DI CONTESTAZIONE ORDINANZA DI IRROGAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

    La disposizione è richiamata quale base normativa della sanzione pecuniaria edilizia contestata ai ricorrenti.

  • art. 55 c.p.a.

    Il giudice ha applicato i presupposti della tutela cautelare, escludendo sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.

Massime di principio

  • La sospensione cautelare di atti repressivi di abusi edilizi richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora; l'assenza anche di uno solo dei presupposti giustifica il rigetto della domanda.
  • La censura relativa a un procedimento repressivo edilizio è prima facie infondata quando il presupposto favorevole invocato dal privato non risulta esistente, perché il condono relativo al manufatto è stato definitivamente negato e la successiva pronuncia giurisdizionale richiamata non ha inciso su tale diniego.
  • Ai fini del periculum in mora, una sanzione pecuniaria applicata in misura ridotta può non determinare un pregiudizio cautelarmente rilevante.
  • Il periculum in mora rispetto alla demolizione può essere escluso quando l'amministrazione non abbia ancora completato gli atti tecnici, progettuali e finanziari necessari per procedere materialmente al ripristino.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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