Sentenza n. 4506/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania che aveva respinto il ricorso contro il diniego dell’interdizione dal lavoro post partum ex art. 17, comma 2, lett. b) e c), d.lgs. 151/2001
Esito
Favorevole al resistente (ispettorato del lavoro)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La dipendente, segretaria generale presso un Comune e in stato di allattamento, aveva chiesto all’Ispettorato del lavoro l’interdizione dal lavoro sino al settimo mese di età del bambino, deducendo l’impossibilità di essere adibita ad altre mansioni e l’esistenza di rischi connessi alle funzioni svolte, quali l’assenza di orari prefissati, gli spostamenti, le posture incongrue e il contatto diretto con il pubblico. L’Ispettorato aveva negato il beneficio ritenendo che l’interdizione post partum non fosse finalizzata a favorire l’allattamento in quanto tale, ma presupponesse specifici rischi per la salute della lavoratrice o del bambino. Il TAR aveva respinto il ricorso, ritenendo adeguatamente istruito e motivato il diniego. In appello la lavoratrice ha dedotto la violazione degli artt. 6, 7, 11, 12 e 17 del d.lgs. 151/2001, degli artt. 3, 7 e 10-bis della l. 241/1990, delle linee guida ministeriali e dell’Ispettorato del 29 aprile 2013, nonché del principio di precauzione, censurando il travisamento dei fatti, l’illogicità e contraddittorietà della motivazione e il difetto di istruttoria. Ha sostenuto che la valutazione del rischio dovesse essere individualizzata e riferita alla concreta situazione lavorativa, richiamando la sentenza della Corte di giustizia UE del 19 ottobre 2017, causa C-531/15, Otero Ramos, e ha contestato la rilevanza attribuita dal TAR a congedi parentali e permessi per allattamento.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato, anzitutto, che l’appellante non aveva specificamente censurato i due principali argomenti posti a fondamento della decisione di primo grado: da un lato, l’irrilevanza, nel periodo successivo al parto, di alcuni fattori di rischio prospettati, come gli spostamenti tra casa e luogo di lavoro, ritenuti eventualmente rilevanti durante la gravidanza; dall’altro, la necessità di verificare in concreto le condizioni lavorative pregiudizievoli, senza collegare automaticamente il beneficio alla qualifica o alla posizione apicale rivestita. Il Collegio ha distinto l’art. 16 del d.lgs. 151/2001, che prevede un divieto legislativo assoluto per determinate attività e periodi, dall’art. 17, che consente un’estensione del divieto sulla base di una valutazione concreta dei lavori gravosi o pregiudizievoli e degli specifici motivi indicati dalla legge. Ne consegue che l’interdizione ex art. 17 non spetta automaticamente in ragione dello status professionale, ma richiede l’accertamento di condizioni lavorative concretamente idonee a pregiudicare la salute della lavoratrice o del bambino. È stata inoltre respinta la tesi secondo cui la valutazione spetterebbe esclusivamente al datore di lavoro: l’Ispettorato dispone di un proprio margine di discrezionalità valutativa, coerente con la configurazione della posizione della lavoratrice come interesse legittimo. Le vicende relative alle assenze dal servizio e ai contrasti con gli organi comunali sono state ritenute irrilevanti. Le spese del grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 151/2001
divieto obbligatorio di svolgimento di determinate attività lavorative
Prevede un divieto legislativo assoluto di adibire al lavoro le lavoratrici nei periodi stabiliti dalla norma, senza necessità di una valutazione concreta delle condizioni lavorative e dello stato di salute.
art. 17 d.lgs. 151/2001
Consente l’estensione del divieto di lavoro sulla base di una valutazione concreta di lavori gravosi o pregiudizievoli e degli specifici motivi previsti dalla norma; il beneficio non è automatico in ragione della qualifica professionale.
art. 7, comma 6, d.lgs. 151/2001
quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, il servizio ispettivo competente può disporre l’interdizione dal lavoro
Attribuisce al servizio ispettivo il potere di valutare la sussistenza dei presupposti per l’interdizione quando non sia possibile adibire la lavoratrice ad altre mansioni.
art. 6 d.lgs. 151/2001
periodo ... sino al settimo mese di età del bambino
Individua il periodo di riferimento della tutela post partum richiamata dalla disciplina dell’interdizione.
art. 3 l. 241/1990
Richiamato tra i parametri di legittimità dedotti dall’appellante, senza che il Consiglio di Stato ravvisi una violazione dell’obbligo di motivazione.
art. 10-bis l. 241/1990
Richiamato con riguardo alle osservazioni presentate dalla lavoratrice nel procedimento; il loro mancato esame non è stato ritenuto idoneo a determinare l’illegittimità del diniego.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’ordine di oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte appellante.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati personali della parte.
Massime di principio
- L’interdizione dal lavoro post partum prevista dall’art. 17 del d.lgs. 151/2001 non consegue automaticamente allo stato di allattamento né alla qualifica o alla posizione apicale della lavoratrice, ma presuppone l’accertamento concreto di condizioni lavorative o ambientali specificamente pregiudizievoli per la salute della lavoratrice o del bambino.
- La disciplina dell’art. 17 del d.lgs. 151/2001 si distingue dal divieto assoluto previsto dall’art. 16 dello stesso decreto: mentre quest’ultimo opera in presenza delle attività e dei periodi tipizzati dalla legge, l’interdizione ex art. 17 richiede una valutazione individualizzata delle mansioni, dell’ambiente di lavoro e dei rischi concretamente sussistenti.
- Il servizio ispettivo competente dispone di un autonomo margine di discrezionalità tecnica nella valutazione dei presupposti dell’interdizione ex art. 17 del d.lgs. 151/2001; tale valutazione non è sostituita dal parere del datore di lavoro o del medico competente, pur dovendo tenere conto degli elementi istruttori acquisiti.
- I fattori di rischio rilevanti ai fini dell’interdizione devono essere riferiti al periodo tutelato e alla concreta situazione della lavoratrice: circostanze eventualmente significative durante la gravidanza non sono automaticamente rilevanti anche nel periodo successivo al parto.
- Il beneficio dell’interdizione non può trasformarsi in un privilegio collegato allo status di una categoria professionale: l’accertamento deve riguardare le caratteristiche effettive della prestazione lavorativa e non le sole criticità astrattamente associate alla qualifica ricoperta.
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