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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 44688/2022 del 24/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la conferma in appello della responsabilità penale per fatti riconducibili a furto e riciclaggio/ricettazione. SHERA ha dedotto: insufficienza e non gravità degli indizi (rilevazioni GPS), mancanza di prova della sua partecipazione materiale alle alterazioni identificative del mezzo (telaio/targa) contestate come riciclaggio, e censure sul trattamento sanzionatorio (diniego delle attenuanti generiche, misura di sicurezza). CATANIA ha dedotto: assenza di consapevolezza della provenienza furtiva del bene e della falsità della documentazione, la sua attività sarebbe stata solo di mediazione retribuita senza contatti diretti col mezzo; in subordine erronea qualificazione giuridica della condotta (riciclaggio anziché ricettazione) e doglianze sul calcolo della recidiva e sulla pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso di SHERA parzialmente fondato: ha annullato la sentenza impugnata solo in relazione alla qualificazione giuridica del capo E) (contestazione in termini di riciclaggio) per carenza di motivazione rispetto al concreto contributo di SHERA alle alterazioni degli elementi identificativi del mezzo, disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto. Per il resto il ricorso di SHERA è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di CATANIA è stato dichiarato inammissibile nella sua interezza. CATANIA è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 235 cod. pen.

    La misura di sicurezza richiamata è stata oggetto di censura dall'imputato (richiesta di valutazione del reinserimento sociale), ma la relativa doglianza è stata assorbita dalla decisione di annullamento parziale sulla qualificazione del reato; la Corte non ha ritenuto necessario rimettere il punto in discussione nel ricorso attuale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato dalla Corte per disporre il versamento di una somma alla Cassa delle Ammende per i profili di colpa emergenti dal ricorso (sanzione a carico del ricorrente per ricorso ritenuto in parte infondato o colposo).

  • art. 648-ter c.p. (riciclaggio)

    Per qualificare la condotta come riciclaggio è richiesta prova, oltre della disponibilità del bene di provenienza illecita, di condotte dirette a ostacolare l'individuazione della provenienza (es. alterazione dati identificativi). La Corte ha ritenuto che, rispetto a SHERA, mancassero elementi probatori idonei a dimostrare il contributo concreto a tali operazioni, rendendo necessaria la revisione della qualificazione.

  • art. 648 c.p. (ricettazione)

    La mera attività di intermediazione nella cessione di un bene di dubbia provenienza può configurare ricettazione se sussiste la consapevolezza della provenienza illecita; tuttavia non comporta automaticamente la qualificazione per riciclaggio se non emerge un contributo alle operazioni di occultamento/alterazione.

  • principio di limitazione del sindacato in Cassazione (giudizio di legittimità)

    La Corte ricorda che la Cassazione non può riesaminare i fatti né sostituirsi al giudice di merito nella valutazione probatoria: i motivi che impugnano la valutazione degli elementi di fatto sono inammissibili salvo vizi di diritto o di motivazione. Ne consegue che le censure sulla valutazione degli indizi sono sindacabili solo se la motivazione del merito sia logicamente viziata o contraddittoria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: un appello per cassazione che contesti esclusivamente la valutazione degli elementi di fatto è spesso inammissibile se la motivazione di merito è logica e congrua.
  • Per il reato di riciclaggio è necessario dimostrare, oltre alla disponibilità di un bene di provenienza illecita, un contributo concreto alle operazioni di occultamento o alterazione degli elementi identificativi; la mera intermediazione può integrare ricettazione ma non automaticamente riciclaggio.
  • Le prove indiziarie (es. GPS, intercettazioni, assenza di spiegazioni alternative) possono essere valutate come gravemente indiziarie se la motivazione del giudice di merito coordina gli elementi in modo logico e completo.
  • La qualificazione giuridica dei fatti deve essere motivata con riferimento specifico agli elementi che ne costituiscono i presupposti: la mancanza di riferimenti diretti a un comportamento materiale rilevante può rendere necessaria la riconsiderazione della qualificazione (rinvio per nuovo giudizio).
  • Contestazioni sulla misura della pena e sulle attenuanti richiedono che il giudice di legittimità trovi un vizio di diritto o di motivazione; altrimenti il calcolo del trattamento sanzionatorio rimane insindacabile.
  • Ricorsi infondati o contenenti profili di colpa procedurale possono comportare condanne alle spese e sanzioni economiche (contributo alla Cassa delle Ammende) ai sensi dell'ordinamento processuale.

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