Cassazione Civile, Ordinanza n. 24179/2026 del 28/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa succedutisi nel tempo presso un ente sanitario pubblico, in relazione a mansioni di supporto amministrativo al Consiglio di indirizzo e verifica, con compenso parametrato al trattamento economico di un dipendente di categoria C del comparto sanità. La lavoratrice, poi assunta a tempo indeterminato all’esito di una procedura di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017, ha chiesto che l’effettivo rapporto svolto in precedenza fosse qualificato come lavoro subordinato, con conseguente riconoscimento delle differenze retributive e della contribuzione previdenziale, invocando anche l’art. 2126 c.c. La Corte d’appello ha rigettato l’appello ritenendo che la stabilizzazione implicasse accettazione del pregresso rapporto precario e rinuncia alle pretese connesse. In cassazione la lavoratrice ha dedotto, con il primo motivo, violazione di plurime norme in tema di stabilizzazione e disciplina del lavoro flessibile nel pubblico impiego privatizzato, sostenendo che nessuna di esse condiziona la partecipazione alla procedura o l’assunzione alla rinuncia, espressa o tacita, a far valere i vizi dei contratti precedenti; con il secondo motivo ha lamentato omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale considerato la specifica struttura della selezione riservata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo errata la decisione d’appello nella parte in cui aveva esteso indebitamente l’efficacia satisfattiva della stabilizzazione e aveva desunto dalla sola sottoscrizione del contratto a tempo indeterminato una rinuncia ai diritti maturati nella fase precedente. Ha precisato che la stabilizzazione fa venir meno, se del caso, il diritto al danno comunitario da illegittima reiterazione dei contratti a termine, ma non preclude la domanda di accertamento della subordinazione in fatto né il conseguente diritto alle differenze retributive ex art. 2126 c.c., che non hanno natura risarcitoria. Ha inoltre affermato che la rinuncia a diritti specifici può essere desunta solo da comportamenti univoci e consapevoli, e che nel caso concreto la partecipazione alla stabilizzazione e la domanda retributiva erano cumulabili. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
È il vizio denunciato per la violazione di legge dedotta con il primo motivo di ricorso.
art. 360, n. 4, c.p.c.
È il vizio denunciato per l’omessa pronuncia dedotta con il secondo motivo.
art. 112 c.p.c.
La ricorrente ha denunciato omessa pronuncia sulla specifica configurazione della procedura selettiva e la Corte ha dichiarato assorbito il motivo.
art. 2126 c.c.
Le differenze retributive chieste per l’attività in fatto svolta in modo subordinato possono essere riconosciute anche se il rapporto era formalmente qualificato in altro modo; tali differenze non hanno natura risarcitoria.
art. 20, comma 2, d.lgs. n. 75/2017
È la base normativa della procedura di stabilizzazione espletata dalla lavoratrice nel pubblico impiego privatizzato.
d.lgs. n. 165/2001
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di lavoro pubblico privatizzato.
d.lgs. n. 75/2017
Richiamato per sostenere che la stabilizzazione non comporta rinuncia ai diritti relativi al pregresso rapporto.
d.lgs. n. 81/2015
Richiamato dalla ricorrente quale disciplina del lavoro flessibile e dei contratti a termine.
d.lgs. n. 276/2003
Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle norme sul lavoro flessibile.
Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
Richiamato a sostegno dei principi contro l’abuso nella reiterazione dei contratti a termine e del danno comunitario.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, la stabilizzazione conseguente alla reiterazione illegittima di contratti flessibili può incidere sul diritto al danno comunitario da abuso, ma non elimina automaticamente ogni ulteriore pretesa collegata al rapporto pregresso.
- La partecipazione a una procedura di stabilizzazione e la domanda di accertamento della subordinazione in fatto con richiesta di differenze retributive non sono pretese incompatibili, potendo coesistere se riferite a profili diversi della vicenda lavorativa.
- La rinuncia a diritti soggettivi specifici non può essere presunta dalla sola sottoscrizione del contratto di assunzione o dall’accesso alla stabilizzazione, ma richiede comportamenti univoci e una consapevole volontà dispositiva.
- Le differenze retributive conseguenti allo svolgimento di fatto di prestazioni subordinate non hanno natura risarcitoria; pertanto non rientrano nel perimetro del danno comunitario eliminato dalla stabilizzazione.
- In caso di illegittima reiterazione di contratti a termine, la successiva immissione in ruolo opera come misura satisfattiva rispetto all’abuso solo per il pregiudizio causalmente collegato alla reiterazione, non per gli ulteriori diritti derivanti dall’effettiva modalità di esecuzione del rapporto.
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