Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36569/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) che la persona offesa aveva rimesso la querela e che tale remissione era stata accettata dall'imputato; 2) che la sentenza impugnata sarebbe viziata per erronea applicazione della legge penale. La difesa ha poi depositato memoria. Dagli atti risultava la remissione della querela accettata dall'imputato e, in base al d.lgs. n.150/2022, il reato è procedibile solo a querela di parte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato determinata dalla remissione della querela intervenuta in pendenza del ricorso e regolarmente accettata. Ha ritenuto che, in presenza di tale causa di estinzione, il giudice di legittimità deve rilevarla e dichiararla se il ricorso è stato tempestivamente proposto e in assenza di evidenti cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. Ha altresì disposto che, in difetto di diversa pattuizione, le spese siano a carico del querelato e ha condannato l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n.150 del 2022

    Ha modificato la perseguibilità del reato in questione rendendolo procedibile esclusivamente a querela di parte; pertanto la remissione della querela estingue il reato se valida e accettata.

  • art. 129 cod. proc. pen. (comma 1 e comma 2)

    L'art.129 disciplina le cause di estinzione del reato e le condizioni della remissione di querela. Il controllo di legittimità è limitato alla constatazione dell'evidenza delle condizioni di cui al comma 2 (piuttosto che a un apprezzamento), e in presenza di estinzione del reato la sentenza va annullata senza rinvio.

  • art. 620 cod. proc. pen. (comma 1, lett. a)

    Prevede l'annullamento per sopravvenuta estinzione del reato quale causa che esclude il rinvio; richiamato per motivare l'incompatibilità tra annullamento con rinvio e declaratoria di estinzione.

  • Cass. Sez. Un., n. 24246 del 25/02/2004 (Chiasserini)

    la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto

    Giurisprudenza che stabilisce il principio secondo cui la remissione di querela, se intervenuta e accettata, estingue il reato anche in pendenza del ricorso per cassazione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice di legittimità.

  • Cass. Sez. 5, n. 4233 del 11/11/2008 (Mazzamuto)

    in presenza di una causa di estinzione del reato (nella specie per remissione di querela) l'ambito del controllo di legittimità sulla giustificazione della decisione è circoscritto all'evidenza delle condizioni di cui all'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen., secondo un criterio che attiene alla constatazione piuttosto che all'apprezzamento giacché l'annullamento con rinvio è incompatibile con la declaratoria di estinzione del reato

    Conferma che, di fronte a una causa di estinzione, il sindacato di legittimità si limita a verificare la sussistenza formale delle condizioni previste dall'art.129(2) e che l'annullamento con rinvio non è compatibile con la declaratoria di estinzione.

  • Cass. Sez. 4, n. 45594 del 11/11/2021 (Vitucci)

    Ulteriore richiamo giurisprudenziale a supporto del principio già affermato: la remissione di querela estingue il reato e deve essere dichiarata dal giudice di legittimità se ricorso è tempestivo.

Massime di principio

  • Se il reato è diventato procedibile solo a querela di parte e la persona offesa ha rimesso la querela con accettazione dell'imputato, tale remissione estingue il reato anche se intervenuta durante il corso del ricorso per cassazione.
  • La Corte di Cassazione deve rilevare d'ufficio e dichiarare la sopravvenuta estinzione del reato quando emergono dagli atti la remissione della querela e la sua accettazione, a condizione che il ricorso sia stato tempestivamente proposto.
  • In presenza di una causa di estinzione del reato la sindacabilità in cassazione è limitata alla constatazione formale delle condizioni previste dall'art.129, comma 2, c.p.p.; non si procede ad un riesame del merito della decisione impugnata.
  • L'annullamento della sentenza per estinzione del reato avviene senza rinvio, poiché la declaratoria di estinzione è incompatibile con l'annullamento con rinvio.
  • Salvo diversa pattuizione tra le parti, le spese processuali restano a carico del querelato quando il reato si estingue per remissione di querela.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.