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Sentenza

Sentenza n. 1600/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600843

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: attribuzione del voto di 15/30 alla prova scritta dell'esame di abilitazione forense e conseguente non ammissione alla prova orale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la valutazione negativa della prova scritta relativa all’atto giudiziario in diritto civile, deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 3 l. 241/1990, dell’art. 41, comma 2, CEDU, degli artt. 46, comma 5, e 49 l. 247/2012, dell’art. 10, comma 1, d.m. 24 luglio 2024, dei criteri di correzione e di varie disposizioni del r.d. 37/1934, nonché il difetto assoluto di motivazione, l’illogicità e l’irragionevolezza della valutazione e la violazione dell’art. 97 Cost. Secondo la ricorrente, il solo voto numerico non sarebbe più sufficiente a motivare il giudizio, in ragione della disciplina sopravvenuta sull’esame forense, della riduzione dei componenti delle sottocommissioni e della fungibilità dei commissari. In secondo luogo, ha dedotto manifesta illogicità, arbitrarietà, travisamento, carenza di istruttoria, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, sostenendo che il proprio elaborato fosse corretto e conforme ai criteri di valutazione. A sostegno ha prodotto l’elaborato di un altro candidato, valutato positivamente nonostante, secondo la ricorrente, contenesse errori e omissioni.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, decidendo con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Quanto al primo motivo, ha ritenuto sufficiente il voto numerico quale motivazione del giudizio, purché espresso sulla base di criteri di valutazione predeterminati. Il voto, graduato su una scala con soglia di sufficienza, rende sinteticamente percepibile sia il giudizio di idoneità o inidoneità sia il grado complessivo di apprezzamento dell’elaborato; la correzione ha funzione valutativa e selettiva, non didattica, sicché non occorre indicare analiticamente errori e lacune. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento del giudice amministrativo e la sentenza del Consiglio di Stato n. 9734/2025, ritenendo superato l'orientamento minoritario contrario. Ha inoltre rilevato che i criteri di valutazione della Commissione centrale prevedevano espressamente l’utilizzo del punteggio numerico senza obbligo di motivazione ulteriore. Quanto al secondo motivo, il TAR ha affermato che le valutazioni della commissione esaminatrice costituiscono espressione di ampia discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di errori di fatto, travisamenti manifesti, abnormità o palesi illogicità. La prospettata correttezza della soluzione giuridica non impone, da sola, l’attribuzione della sufficienza, poiché la valutazione riguarda anche struttura redazionale, chiarezza espositiva, forma sintattica, logica interna, pertinenza dei riferimenti normativi e giurisprudenziali e capacità persuasiva. Le censure della ricorrente miravano invece a ottenere una rivalutazione giudiziale dell’elaborato, non consentita. È stata esclusa anche la disparità di trattamento, poiché ogni elaborato deve essere valutato nella sua individualità e non è comparabile atomisticamente con quello di altro candidato. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 1.000,00.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.

    Consente la definizione immediata del giudizio quando la causa è matura per la decisione, previo avviso alle parti.

  • art. 74 c.p.a.

    Il Collegio richiama precedenti conformi per motivare sinteticamente la decisione.

  • art. 3 l. 241/1990

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione per asserito difetto di motivazione; il giudice ha escluso il vizio ritenendo sufficiente il voto numerico.

  • artt. 46, comma 5, e 49 l. 247/2012

    Le disposizioni sono state invocate per sostenere l’esistenza di un obbligo motivazionale ulteriore rispetto al voto numerico; il giudice ha ritenuto non superato il regime applicabile e conforme la valutazione numerica.

  • art. 10, comma 1, d.m. 24 luglio 2024

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai criteri e alle modalità di valutazione della prova; la censura è stata respinta.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    Invocato con riferimento ai principi di buon andamento e imparzialità; il giudice non ha ravvisato violazioni nella valutazione della commissione.

  • art. 41, comma 2, CEDU

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura motivazionale, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.

  • art. 17-bis r.d. 37/1934

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 23, comma 5, r.d. 37/1934

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la censura è stata respinta.

  • art. 30 r.d. 37/1934

    Richiamato dalla ricorrente tra le disposizioni asseritamente violate; la censura è stata respinta.

Massime di principio

  • Nelle prove concorsuali, il voto numerico è sufficiente a motivare il giudizio della commissione quando sia espresso sulla base di criteri di valutazione previamente determinati; non è necessario aggiungere una motivazione discorsiva o indicare analiticamente errori e lacune dell’elaborato.
  • Il voto numerico, inserito in una scala predeterminata con una soglia di sufficienza, esprime sinteticamente sia l’idoneità o inidoneità del candidato sia il grado complessivo di valutazione dell’elaborato.
  • Le valutazioni delle commissioni esaminatrici, espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori di fatto, travisamenti manifesti, abnormità o palesi illogicità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della commissione.
  • La correttezza della soluzione giuridica prospettata in una prova scritta non comporta necessariamente il raggiungimento della sufficienza, poiché la valutazione può riguardare anche chiarezza, struttura redazionale, forma sintattica, logica interna, pertinenza dei riferimenti e capacità argomentativa.
  • La disparità di trattamento non può essere dimostrata mediante il mero confronto tra singoli elaborati, poiché ciascuna prova deve essere valutata nella sua complessiva individualità e ogni giudizio comprende l’intero percorso logico-argomentativo del candidato.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneDecisione e riti speciali
RamiProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potere

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