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Ordinanza

Ordinanza n. 619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima) n. 291/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202600710

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Molise n. 291/2025, che aveva accolto il ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa appellata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Regione Molise ha proposto appello contro la sentenza del TAR Molise n. 291/2025 e, in via incidentale, ha domandato la sospensione della relativa efficacia. Dal testo dell'ordinanza non sono specificamente indicati i motivi d'appello né il contenuto della controversia sostanziale; il giudice si limita a rilevare che le argomentazioni dell'appellante non appaiono idonee a sostenere la domanda cautelare e che il primo giudice sembra avere correttamente individuato la questione controversa. L'appellante ha inoltre rappresentato un pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della sentenza.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata. Ha ritenuto, in una valutazione sommaria propria della fase cautelare, che le argomentazioni dell'appellante non fossero idonee a dimostrare un fumus favorevole, poiché il primo giudice sembrava avere correttamente colto la questione controversa. Ha inoltre escluso, comunque, la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile, considerando che l'esame del merito dell'appello era già fissato per il 21 maggio 2026. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale della domanda cautelare proposta in appello; la domanda è stata respinta per l'insufficienza delle ragioni addotte e per l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, la sospensione dell'efficacia della sentenza non può essere concessa quando le argomentazioni dell'appellante non offrono un adeguato fumus di fondatezza e il giudice di primo grado appare avere correttamente individuato la questione controversa.
  • Il pregiudizio grave e irreparabile richiesto per la tutela cautelare può essere escluso quando la trattazione del merito dell'appello sia già fissata a breve termine, purché tale circostanza renda concretamente non attuale o non irreparabile il danno prospettato.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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