Sentenza n. 1839/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 287/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 287/25, relativa all'assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione lavoro, n. 287/25, che aveva ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di assegnarle la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, ai sensi dell'art. 1, commi 121-124, l. 107/2015, relativamente agli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023. La sentenza era stata notificata al Ministero il 10 febbraio 2025 e non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 luglio 2025. Nonostante la formazione del giudicato e il decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, l'Amministrazione era rimasta inadempiente. La ricorrente ha quindi chiesto l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta, la fissazione di una penalità di mora e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'azione di ottemperanza, valorizzando la mancata impugnazione della sentenza del giudice del lavoro, comprovata dalla certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale mediante il pagamento delle spettanze dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha applicato, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato; dopo tale scadenza, la parte interessata dovrà attivarsi per l'insediamento del commissario. Il TAR ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della DGOSV, o un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche, precisando che il relativo compenso sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. 115/2002. Ha inoltre stabilito le modalità telematiche di deposito degli atti del commissario e ha posto le spese di giudizio, pari a 500 euro oltre accessori e contributo unificato se versato, a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
comma 3; comma 4, lett. e)
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e imporre una penalità di mora per ogni ulteriore violazione o inosservanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, insieme alla formazione del giudicato, presupposto per l'azione di ottemperanza.
art. 1, commi 121-124, l. 107/2015
Fondano il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Regola la liquidazione del compenso e delle spese del commissario ad acta, nonché il termine per la presentazione della relativa parcella; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
Massime di principio
- La mancata impugnazione del titolo giudiziale, attestata da certificazione di cancelleria, e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione legittimano il ricorso per ottemperanza.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a un'obbligazione pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per il puntuale e integrale adempimento, nominando contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento o, al più tardi, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso del commissario ad acta è liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione sull'attività svolta.
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