Sentenza n. 234/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro n. 168/2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova – Sezione Lavoro n. 168/2024, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, nella misura di euro 500 per l’anno scolastico 2020/2021, condannando il Ministero a mettere tale somma a disposizione. La sentenza era stata notificata al Ministero il 30 luglio 2024, non era stata impugnata nel termine previsto dall’art. 327 c.p.c. ed era quindi passata in giudicato. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al titolo. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’adempimento, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l’applicazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la rifusione delle spese. Il Ministero ha dedotto le difficoltà derivanti dalla serialità del contenzioso, dall’elevato numero di sentenze analoghe e dall’assenza di copertura finanziaria, chiedendo inoltre la riunione dei numerosi giudizi di ottemperanza, almeno per quelli patrocinati dal medesimo studio legale, e una riduzione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente respinto l’istanza del Ministero di riunione dei giudizi, ritenendo insussistenti i necessari presupposti di connessione oggettiva e soggettiva. L’identità della materia e delle questioni trattate non è stata considerata sufficiente a integrare la connessione oggettiva, così come l’identità parziale dello studio legale patrocinatore non è stata ritenuta sufficiente a integrare la connessione soggettiva; inoltre, la riunione non può ridurre ingiustificatamente il ristoro delle spese spettanti ai singoli ricorrenti vittoriosi. Nel merito, il ricorso è stato accolto: il giudice ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Mantova, precisando che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., la formula esecutiva non è più necessaria per l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 e l’assenza di contestazione circa l’inadempimento ministeriale. Il Ministero è stato condannato a dare completa esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a dirigenti o funzionari della struttura competente, da esercitare nei successivi 90 giorni. Il commissario potrà ricorrere, in caso di insufficiente disponibilità dei capitoli di bilancio, al pagamento in conto sospeso previsto dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto interno all’Amministrazione debitrice. È stata inoltre applicata una penalità di mora: se il Ministero non adempirà entro il termine di 90 giorni, dovrà corrispondere alla ricorrente, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull’importo dovuto. Il commissario dovrà calcolare d’ufficio tale penalità e disporne il pagamento insieme al debito principale. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, ove pagato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono la condanna dell’amministrazione inadempiente all’adozione degli atti necessari.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l’azione di ottemperanza per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione; la penalità può essere strutturata con funzione sia sollecitatoria sia sanzionatoria.
art. 115 c.p.a.
A seguito delle modifiche richiamate dal giudice, non richiede più la formula esecutiva ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici devono completare le procedure per l’esecuzione dei titoli esecutivi comportanti il pagamento di somme di denaro; il comma 2 consente il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei capitoli di bilancio.
art. 327 c.p.c.
Il mancato appello entro il termine lungo determina il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica del docente, riconosciuto nel caso concreto nella misura di euro 500 per l’anno scolastico 2020/2021.
art. 70 c.p.a.
È stato richiamato dal Ministero a sostegno dell’istanza di riunione dei giudizi, ritenuta tuttavia priva dei presupposti di connessione.
art. 40 c.p.c.
È stato richiamato dal Ministero quale fondamento dell’istanza di riunione dei giudizi seriali, non accolta dal TAR.
art. 151 disp. att. c.p.c.
È stato richiamato dal Ministero insieme alle altre disposizioni sulla riunione dei procedimenti, senza che ne derivasse l’accoglimento dell’istanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, anche quando il titolo non reca la formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità dopo le modifiche richiamate dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza diretto all’esecuzione di una condanna al pagamento di somme di denaro nei confronti dello Stato, l’azione può essere proposta dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, senza che le difficoltà organizzative, la serialità del contenzioso o l’assenza di copertura finanziaria giustifichino l’inadempimento dell’amministrazione.
- La mera identità della materia e delle questioni trattate in una pluralità di giudizi seriali non integra, di per sé, una sufficiente connessione oggettiva ai fini della riunione; parimenti, l’identità parziale dello studio legale patrocinatore non integra una sufficiente connessione soggettiva quando le parti e i titoli giudiziali azionati sono diversi.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire in caso di persistente inerzia entro un successivo termine, anche individuandolo in un soggetto interno alla struttura amministrativa debitrice e autorizzandolo a delegare le attività operative a dirigenti o funzionari competenti.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata con una funzione prevalentemente sollecitatoria: il giudice può riconoscere un termine di adempimento con effetto liberatorio e prevedere che, in caso di suo superamento, la penalità maturi retroattivamente dalla comunicazione della sentenza, in misura commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un soggetto già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
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