Cassazione Penale, Sentenza n. 15593/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza d'appello che confermava la condanna per il reato di evasione (art. 385 c.p.). Il ricorrente, tramite difensore, deduce violazione dell'art. 131-bis c.p. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto) e vizio cumulativo della motivazione per non aver riconosciuto la causa di non punibilità. Sostiene che l'allontanamento è stato di durata minima (allarme braccialetto elettronico alle ore 00:43 del 19.11.2023 e rientro spontaneo alle ore 01:18 dello stesso giorno) e che il fatto è da considerare isolato e di speciale tenuità.
La decisione
Rigetto del ricorso per cassazione. La Corte ha ritenuto che la Corte di appello aveva correttamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis, valutando congiuntamente le circostanze: l'imputato non era rinvenuto al controllo delle forze di polizia alle ore 00:43, al rientro non ha fornito giustificazioni sulla durata e le ragioni dell'allontanamento, la durata è stata considerata potenzialmente estesa e la condotta notturna priva di indici di ravvedimento. La Corte ha inoltre osservato che le censure sollevate attengono in gran parte questioni di fatto, non rimuovibili in cassazione. Conseguenza: confermata la responsabilità per art. 385 c.p., mantenuta la pena inflitta in precedenza e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 385 cod. pen. (evasione)
Norma che incrimina l'evasione; l'imputato è stato dichiarato responsabile di questo reato e la condanna è stata confermata.
art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)
La norma è il parametro invocato dal ricorrente per ottenere l'esclusione della punibilità. La Corte ha richiamato il criterio applicativo: l'art. 131-bis richiede una valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza e l'accertamento di offensività minima; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che tale requisito non ricorresse.
Cass. Sez. 6, n. 21514 del 02/07/2020 (Molino, Rv. 279311 - 01) (giurisprudenza richiamata)
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio che l'applicazione dell'art. 131-bis comporta un'interpretazione complessiva degli indicatori relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza per stabilire l'offensività minima.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede una valutazione complessiva e congiunta di condotta, danno e colpevolezza; la sola brevità temporale dell'evento non è di per sé sufficiente a escludere la punibilità.
- Prove oggettive (es. attivazione di dispositivi elettronici, registrazioni orarie, verifiche della polizia) e la mancata giustificazione al momento del rientro costituiscono elementi contrari al riconoscimento della particolare tenuità.
- La qualità "isolata" dell'evento e il rientro spontaneo possono favorire il riconoscimento della non punibilità, ma devono essere accompagnati da elementi che dimostrino l'assenza di pericolo concreto e di colpa significativa.
- In sede di cassazione le censure che impugnano valutazioni di fatto sono in larga misura inammissibili: è più efficace dimostrare un errore di diritto o un vizio logico-giuridico nella motivazione, piuttosto che contestare semplicemente la valutazione probatoria.
- Chi intende ottenere il riconoscimento della causa di non punibilità dovrebbe documentare la durata effettiva e le ragioni dell'allontanamento, nonché eventuali circostanze esimenti o segni di ravvedimento, così da incidere sulla valutazione congiunta di condotta, danno e colpevolezza.
- La condotta notturna e l'assenza di giustificazioni esplicite possono essere valorizzate dal giudice come indicatori di offensività maggiore, riducendo le possibilità di applicazione dell'art. 131-bis.
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