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Sentenza

Sentenza n. 2816/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500522

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Ministero della Giustizia che ha respinto la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo per spondiloartrosi del rachide cervico-dorso-lombare, discopatie multiple cervicali e segni clinici di radicolopatia periferica, recependo il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il dipendente ha impugnato il decreto notificato il 18 febbraio 2025 deducendo, con motivo unico, eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, violazione dei principi di correttezza, affidamento e buona fede, nonché violazione dell’art. 1878 del d.lgs. 66/2010 e degli artt. 3 e 5 del d.P.R. 461/2001. Ha sostenuto che la valutazione medico-legale non avesse considerato le mansioni e le condizioni lavorative, descritte come gravose e protratte: servizi esterni con esposizione alle intemperie e stazione eretta aggravata dal peso dell’arma, movimentazione di carichi in magazzino e uso di trattori ed escavatori, asseritamente idonei a incidere sulla colonna vertebrale e non riconducibili ai normali compiti d’istituto. Le amministrazioni hanno eccepito il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e contestato che vi fossero elementi per sindacare la valutazione tecnico-discrezionale o prova di fatti di servizio eccezionali e specifici.

La decisione

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze; ha inoltre precisato che il Comitato di Verifica, autore di un parere endoprocedimentale privo di autonoma lesività, non è legittimato passivamente rispetto all’impugnazione del diniego. Nel merito ha respinto il ricorso. Ha ritenuto congruamente motivato il parere tecnico, fondato sull’esame della documentazione medica e degli accertamenti della C.M.O., che riconduceva la patologia a fattori degenerativi ed endogeni, non correlabili al servizio come cause concausali efficienti o determinanti. Il sindacato giudiziale su tale valutazione è limitato ai casi di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza o mancata considerazione di circostanze rilevanti; nel caso concreto non ne sono emersi i presupposti. Le allegazioni sulle mansioni e sui disagi lavorativi sono state giudicate generiche e indeterminate e non documentate quanto a contenuto, durata, eccezionalità ed esorbitanza dai normali compiti; la scheda informativa attestava soltanto l’uso di un muletto in magazzino, non quello di trattori ed escavatori. È stata inoltre rilevata la scarsità della documentazione sanitaria, limitata a due referti del 2023 e del 2024, senza riscontri per il più ampio periodo lavorativo indicato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente per complessivi € 2.000, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Norme richiamate

  • art. 1878 d.lgs. 66/2010

    La dipendenza da causa di servizio può essere riconosciuta allorché sia dimostrato che tra il danno riportato e i fatti di servizio esista un legame causale ovvero concausale, ma per poter affermare la dipendenza da causa di servizio delle predette infermità occorre fornire la prova che il sorgere di una condizione morbosa, il manifestarsi di una patologia, la menomazione dell’integrità psico-fisica dell’interessato siano da porre in stretta correlazione causale o concausale con l’attività di servizio, mentre un certo coefficiente di stress e di disagio della condizione lavorativa non può che ritenersi necessariamente immanente al disimpegno di mansioni, costituendo le stesse un aspetto caratterizzante di detta attività.

    Il riconoscimento richiede la dimostrazione di un nesso causale o concausale tra patologia e servizio; il normale stress e disagio inerente alle mansioni non è sufficiente.

  • artt. 3 e 5 d.P.R. 461/2001

    Inoltre, ai fini del riconoscimento della causa di servizio vanno allegati e documentati specifici episodi di servizio risultati particolarmente gravosi, eccezionali ed esorbitanti rispetto agli ordinari compiti di istituto, come tali idonei ad incidere in maniera determinante sul manifestarsi delle infermità evidenziate, quantomeno sul piano concausale, non rilevando, di contro, circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa.

    La domanda di riconoscimento deve essere sostenuta da allegazioni e documenti relativi a episodi di servizio specifici, eccezionalmente gravosi ed eccedenti i compiti ordinari, idonei a incidere sulla patologia; non bastano disagi e fatiche generici.

Massime di principio

  • Il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio richiede la prova di un nesso causale o concausale tra la patologia e fatti, ambiente o condizioni del servizio; il disagio e lo stress ordinariamente connessi alle mansioni non sono sufficienti.
  • Chi domanda il riconoscimento della causa di servizio deve allegare e documentare episodi specifici, particolarmente gravosi, eccezionali ed eccedenti gli ordinari compiti d’istituto, potenzialmente idonei a incidere in modo determinante o concausale sulla patologia. Allegazioni generiche o non riscontrate non superano tale onere.
  • La valutazione del Comitato di Verifica per le cause di servizio, espressione di discrezionalità tecnica, non è sindacabile nel merito; è censurabile per eccesso di potere in caso di assenza di motivazione, manifesta irragionevolezza nella valutazione dei fatti o mancata considerazione di circostanze fattuali rilevanti.
  • Il parere del Comitato di Verifica per le cause di servizio è un atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva; la legittimazione passiva rispetto all’impugnazione del diniego spetta all’amministrazione attiva che ha adottato l’atto finale recependo il parere.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzo
RamiForze armate e forze di poliziaPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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