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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32620/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

Il ricorrente aveva domandato l'indennizzo per la non ragionevole durata di una procedura fallimentare conclusasi il 16 gennaio 2020, nella quale aveva presentato domanda di insinuazione al passivo il 5 novembre 1999 per l'importo di lire 43.884.700. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda e poi anche l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha proposto due motivi: con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001 e dell'art. 117 Cost., sostenendo che il diniego del ristoro era ingiusto perché, pur essendo stato ammesso al passivo per l'importo richiesto, in sede di riparto non aveva ricevuto alcun pagamento per incapienza della procedura. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020 e degli artt. 24 e 111 Cost., lamentando irregolarità nella trattazione scritta della causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo del ricorso, ritenendolo manifestamente fondato alla luce del principio secondo cui, nel giudizio di equa riparazione relativo alla verifica dello stato passivo, occorre avere riguardo al credito azionato dal ricorrente oppure, se inferiore, alla somma per la quale il creditore risulti ammesso all'esito del giudizio di verificazione; non rileva, invece, ai fini del calcolo dell'indennizzo, l'importo eventualmente percepito in sede di riparto. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La decisione impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Potenza, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001

    Nel giudizio di equa riparazione relativo alla verifica dello stato passivo il parametro di riferimento è il credito azionato, o se inferiore la somma per la quale il creditore è stato ammesso, senza considerare quanto effettivamente percepito nel riparto.

  • art. 117 Cost.

    Richiamato insieme all'art. 2-bis l. n. 89/2001 a sostegno della censura sul mancato riconoscimento dell'indennizzo.

  • art. 221, comma 4, d.l. n. 34/2020

    Norma invocata per denunciare irregolarità della trattazione scritta della causa; il motivo è rimasto assorbito.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto di difesa in relazione alla trattazione scritta.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente a tutela del giusto processo in relazione alla trattazione scritta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, quando la doglianza riguarda la fase di verifica del passivo, il danno-indennizzo va parametrato al credito fatto valere o, se minore, alla somma riconosciuta in sede di ammissione al passivo.
  • Ai fini della quantificazione dell'indennizzo non rileva, di regola, l'eventuale incapienza della procedura né il fatto che il creditore non abbia ricevuto alcuna somma in sede di riparto, se il credito è stato ammesso per l'importo richiesto o per un importo comunque non superiore.
  • Quando un motivo di ricorso è accolto perché dirimente, le ulteriori censure restano assorbite e non richiedono esame.
  • In sede di legittimità la cassazione con rinvio è disposta quando l'accoglimento del motivo impone un nuovo esame del merito da parte del giudice di rinvio, anche ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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