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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25294/2026 del 06/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Nel procedimento cautelare relativo a un addebito provvisorio di resistenza a pubblico ufficiale, il tribunale del riesame, adito dalla Procura ai sensi dell'art. 310 c.p.p., ha riformato l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari e ha applicato all'indagato la misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza, ritenendo sussistenti gravi indizi di colpevolezza e esigenze cautelari. L'indagato ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: i primi tre censuravano la valutazione della gravità indiziaria, denunciando travisamento del materiale indiziario e difformità rispetto alla precedente valutazione del GIP; gli ultimi due contestavano la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura prescelta. La Corte ha ritenuto inammissibili le prime tre censure perché miravano a una ricostruzione alternativa dei fatti e non evidenziavano manifesta illogicità della motivazione, rilevando che il tribunale aveva valorizzato in modo coerente gli elementi indiziari acquisiti e le indicazioni della polizia giudiziaria, anche alla luce delle deduzioni difensive. Ha invece accolto la doglianza sulle esigenze cautelari, osservando che il rischio di recidiva era stato ancorato a valutazioni non pertinenti, in quanto basate sull'insistenza dell'indagato nel contestare la gravità indiziaria, comportamento espressivo del legittimo esercizio del diritto di difesa. La restante motivazione è stata ritenuta meramente assertiva, fondata su una generica formula di stile circa una supposta personalità trasgressiva, senza concreti elementi sulle abitudini di vita dell'indagato né dati idonei a giustificare la probabilità di reiterazione di condotte analoghe, specie considerando la sua incensuratezza e la natura occasionale del contesto fattuale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i motivi relativi alla gravità indiziaria, ma ha accolto il ricorso nella parte concernente le esigenze cautelari, ritenendo la motivazione del tribunale insufficiente e apparente quanto all'attualità e concretezza del pericolo di recidiva. Per tale ragione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dal testo disponibile non emerge un ulteriore rinvio o una nuova valutazione cautelare demandata ad altro giudice. La misura cautelare disposta con l'ordinanza impugnata viene dunque caducata per il vizio riscontrato sul presupposto delle esigenze cautelari.

Norme richiamate

  • art. 310 c.p.p.

    disciplina l'appello cautelare proposto dalla procura avverso l'ordinanza del giudice della cautela.

  • art. 337 c.p.

    indica il reato provvisoriamente contestato, ossia resistenza a pubblico ufficiale.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria non consente di proporre una mera ricostruzione alternativa del fatto se la motivazione del giudice di merito è sorretta da un percorso argomentativo non manifestamente illogico e coerente con gli elementi acquisiti.
  • La contestazione della motivazione cautelare deve confrontarsi con specifici vizi logici o giuridici: non è sufficiente dedurre un diverso apprezzamento del compendio indiziario o la difformità rispetto alla valutazione del primo giudice.
  • Il pericolo di reiterazione del reato non può essere desunto da valutazioni inconferenti, come il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'indagato nel contestare la gravità indiziaria.
  • Le esigenze cautelari devono essere sorrette da elementi concreti e attuali, non da formule generiche o stereotipate sulla personalità del soggetto, specie quando manchino dati sulle abitudini di vita e il contesto del fatto sia occasionale.
  • L'incensuratezza dell'indagato e l'assenza di specifiche indicazioni sulla sua vita relazionale o professionale possono rilevare nel giudizio sulla concretezza del pericolo di recidiva, ove il giudice non indichi elementi ulteriori idonei a fondarlo.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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