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Sentenza

Sentenza n. 3527/2026 - Napoli, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato derivante dalla sentenza n. 978 pubblicata il 22/02/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 12767/2020 del Tribunale di Napoli Sez. Lavoro.

Giustizia amministrativa202300191

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato derivante da una sentenza civile di condanna al pagamento di euro 2.724,02 oltre interessi, nonché inerzia del commissario ad acta già nominato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore beneficiario)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza civile che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 2.724,02 oltre interessi. Con una precedente sentenza del TAR il ricorso per ottemperanza era stato accolto, con ordine all'Amministrazione di eseguire integralmente il giudicato, pagamento degli interessi e delle spese, e nomina del Direttore generale per il personale scolastico quale commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Persistendo l'inadempimento dell'Amministrazione e non essendo stato esercitato neppure il potere sostitutivo commissariale nonostante l'istanza della parte, la ricorrente ha chiesto la sostituzione del commissario e la condanna dell'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. L'Amministrazione non ha fornito i chiarimenti documentati richiesti dal TAR con ordinanza istruttoria, sicché sono state ritenute provate le circostanze dedotte dalla ricorrente circa il perdurante inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza nei limiti indicati in motivazione. Ha accertato il perdurante inadempimento sia dell'Amministrazione sia del commissario ad acta precedentemente nominato e ha quindi revocato la nomina del Direttore generale per il personale scolastico, nominando in sua sostituzione il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega. Il nuovo commissario dovrà, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore, dare integrale esecuzione al giudicato, provvedendo al pagamento di euro 2.724,02 oltre agli interessi maturati dalla data del passaggio in giudicato della sentenza civile fino al soddisfo. È stata inoltre accolta la domanda di penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto in base al giudicato, in aggiunta agli interessi già dovuti. Il termine iniziale è fissato al sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza, se anteriore; il termine finale coincide con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure con l'effettivo insediamento del nuovo commissario ad acta. Il TAR ha ritenuto che l'insediamento del commissario faccia venir meno la funzione compulsiva dell'astreinte, pur permanendo il potere concorrente dell'Amministrazione di eseguire il giudicato. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    articolo 114, lett. e), c.p.a.

    La disposizione consente, nel giudizio di ottemperanza, di adottare misure idonee a rendere effettiva l'esecuzione del giudicato, compresa la penalità di mora e la nomina o sostituzione del commissario ad acta.

  • art. 1 c.p.a.

    principio di effettività della tutela di cui all’art. 1 del c.p.a.

    Il principio di effettività giustifica l'applicazione della penalità di mora quale strumento compulsivo e di garanzia dell'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il persistente inadempimento dell'amministrazione e del commissario ad acta già nominato, non giustificato e non adeguatamente contestato dall'amministrazione, legittima la sostituzione del commissario con altro organo dotato di poteri sostitutivi, entro un termine fissato dal giudice e con facoltà di delega nei limiti indicati nella sentenza.
  • La penalità di mora può essere applicata quando l'amministrazione non fornisca giustificazione al persistente inadempimento degli obblighi derivanti dal giudicato; la sua misura può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, in aggiunta agli interessi già previsti dal titolo esecutivo.
  • La penalità di mora decorre, nel caso considerato, dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza che la dispone, se anteriore, e cessa con l'adempimento spontaneo del giudicato oppure con l'effettivo insediamento del nuovo commissario ad acta.
  • L'insediamento del commissario ad acta priva di parte del fondamento causale il mantenimento dell'astreinte, poiché rende concretamente operativo lo strumento sostitutivo e fa venir meno la funzione di stimolo della penalità, pur restando in capo all'amministrazione il potere concorrente di eseguire il giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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