Cassazione Penale, Ordinanza n. 19763/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Napoli per i reati di calunnia, violenza privata e lesioni. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riferimento alla violenza privata, doglianza poi riproposta nei motivi aggiunti. Con il secondo e il terzo motivo ha censurato il vizio di motivazione sulla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati e sull'attendibilità della persona offesa, lamentando una diversa ricostruzione dei fatti. Ha inoltre contestato la mancata concessione delle attenuanti generiche. Nei motivi aggiunti ha infine sollevato questioni sul risarcimento del danno e sull'entità della provvisionale, che la Corte ha ritenuto nuove rispetto all'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate e comunque aspecifiche le censure sulla violazione di legge e sul preteso difetto di correlazione tra imputazione e sentenza in relazione all'art. 610 c.p.; ha giudicato meramente riproduttive e già disattese le doglianze sulla motivazione e sull'attendibilità della persona offesa; ha reputato aspecifica la censura sulle attenuanti generiche, essendo stata valorizzata dalla Corte territoriale la gravità dei fatti e la congruità della pena; ha infine considerato inammissibili, perché non dedotte come motivi di appello, le contestazioni sui danni e sulla provvisionale. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 368 c.p.
Richiamato come una delle fattispecie per le quali vi era stata condanna in appello.
art. 610 c.p.
Richiamato come reato oggetto della contestazione sulla correlazione tra imputazione e sentenza.
art. 582 c.p.
Richiamato come una delle fattispecie per le quali vi era stata condanna in appello.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Le doglianze sui danni e sulla provvisionale sono state ritenute non deducibili in cassazione perché non previamente proposte come motivi di appello, a pena di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limita a riproporre censure già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione impugnata.
- La doglianza di difetto di correlazione tra imputazione e sentenza deve essere specifica e confrontarsi con le argomentazioni del giudice di merito; se non lo fa, è manifestamente infondata.
- Le censure che prospettano una diversa ricostruzione del fatto, a fronte di una motivazione di merito non manifestamente illogica e sorretta da adeguata valutazione delle prove, non sono idonee a fondare l'annullamento in cassazione.
- Il motivo relativo al diniego delle attenuanti generiche è inammissibile per difetto di specificità quando la sentenza impugnata abbia già motivato sulla gravità dei fatti e sulla congruità del trattamento sanzionatorio.
- In cassazione non possono essere dedotte, a pena di inammissibilità, questioni non previamente devolute con l'atto di appello, come quelle relative al risarcimento del danno e alla provvisionale.
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