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Sentenza

Sentenza n. 321/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 5764/2025.

Giustizia amministrativa202505297

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato, ma aveva liquidato le spese del primo grado in euro 750,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente aveva ottenuto in primo grado l'esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva imposto al Ministero la costituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per l'importo complessivo di euro 1.500,00. Il TAR aveva accolto la domanda di ottemperanza e previsto, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta, liquidando tuttavia le spese di lite in euro 750,00. L'appello è stato proposto limitatamente alla statuizione sulle spese, deducendo la violazione dell'art. 91 c.p.c. e dei parametri forensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, nonché di ulteriori parametri costituzionali, europei e convenzionali. L'appellante ha sostenuto che la liquidazione fosse inferiore ai valori minimi applicabili allo scaglione di riferimento e che la parte soccombente dovesse rifondere le spese alla parte vittoriosa. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato parzialmente la sentenza del TAR limitatamente alla liquidazione delle spese. Ha ritenuto non corretta la quantificazione di euro 750,00, perché inferiore ai valori tariffari applicabili allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, anche considerando la riduzione prevista dall'art. 4, comma 4, del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022. Il Collegio ha ricordato che la liquidazione delle spese è espressione di discrezionalità giudiziale, ma non può tradursi nell'attribuzione di somme simboliche o nella violazione delle soglie minime previste dai parametri. Ha tuttavia escluso che la motivazione del TAR fosse apodittica, poiché la controversia era oggettivamente non complessa e seriale. Le spese del primo grado sono state quindi rideterminate in euro 800,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del grado d'appello, liquidate in euro 300,00, oltre accessori e contributo unificato. Entrambe le somme sono state distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa.

    La parte soccombente deve, in via generale, rifondere le spese processuali alla parte vittoriosa; la regola è stata applicata per condannare il Ministero alla rifusione delle spese di entrambi i gradi.

  • d.m. 55/2014

    I parametri forensi costituiscono il riferimento per la liquidazione giudiziale dei compensi e delimitano la discrezionalità del giudice attraverso soglie minime di riduzione rispetto ai valori parametr guide.

  • d.m. 147/2022

    La liquidazione delle spese deve rispettare i valori tabellari applicabili allo scaglione da euro 1.101,00 a euro 5.200,00, anche tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4.

  • art. 4, comma 4, d.m. 55/2014, come modificato dal d.m. 147/2022

    La riduzione dei compensi consentita dalla disposizione non permette comunque di scendere al di sotto delle soglie minime individuate dai parametri.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Consente il richiamo a precedenti conformi nella motivazione della decisione.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Individua la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire nel giudizio presupposto.

Massime di principio

  • La liquidazione delle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice, ma tale discrezionalità deve essere esercitata nel rispetto dei parametri forensi e delle soglie minime ivi previste; non sono ammissibili liquidazioni meramente simboliche o inferiori ai limiti tariffari applicabili.
  • Il giudice amministrativo deve motivare specificamente la statuizione sulle spese quando si discosta dalla regola generale della soccombenza; se applica tale regola, non è necessario uno speciale apparato motivazionale, salva comunque la necessità di rispettare i parametri forensi.
  • La non particolare complessità e la natura seriale della controversia possono giustificare una riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, ma non consentono di scendere al di sotto delle soglie minime inderogabili previste dalla disciplina dei parametri forensi.
  • Quando è impugnato esclusivamente il capo relativo alle spese processuali del primo grado, il valore della controversia in appello coincide con l'importo delle spese oggetto di contestazione e tale circostanza rileva ai fini della liquidazione delle spese del secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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