Cassazione Penale, Sentenza n. 10123/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma del Tribunale di Oristano, aveva derubricato o confermato imputazioni e inflitto pene per furto in abitazione, falso e altri reati. Le doglianze principali erano: (1) violazione del principio di correlazione accusa-sentenza (art. 521 c.p.p.) per la riqualificazione da ricettazione a furto in abitazione, contestata da Milanovic e Mihajlovic; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella ritenuta responsabilità penale e nella mancata concessione delle attenuanti generiche (Milanovic); (3) applicazione retroattiva di una modifica sanzionatoria (art. 624-bis c.p.) e quindi violazione del principio di non retroattività della legge penale sfavorevole (Jovanovic); (4) violazione di legge e richiamo alla giurisprudenza europea in tema di correlazione tra imputazione e decisione (soprattutto per Jovanovic).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e respinto tutte le doglianze. Ha ritenuto che la riqualificazione in termini di furto in abitazione non violasse il principio di correlazione tra accusa e sentenza perché l'originaria imputazione conteneva elementi sufficienti a mettere gli imputati in condizione di difendersi. Ha giudicato adeguata e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici del merito circa la responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la preordinazione del reato e i precedenti specifici. Ha escluso l'illegittima retroattività della legge penale sfavorevole: la pena inflitta rientrava nella forbice prevista dalla norma vigente all'epoca del fatto. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
comma 1, lett. b) e lett. e)
Usato per indicare i mezzi di impugnazione consentiti in cassazione: lett. e) per vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità), lett. b) per violazione di legge. La Corte ha ritenuto i ricorsi privi dei presupposti di queste censure
art. 521 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha interpretato che la riqualificazione del reato è lecita quando l'imputazione iniziale contenga elementi fondamentali tali da consentire all'imputato di difendersi efficacemente
art. 624-bis cod. pen.
Norma incriminatrice del furto in abitazione: la Corte ha accertato che la pena inflitta rientrava nella forbice prevista dalla formulazione vigente al tempo del fatto, escludendo retroattività sfavorevole
art. 2 cod. pen. (principio di non retroattività)
Richiamato da Jovanovic per contestare presunta retroattività; la Corte ha escluso la violazione perché la pena applicata era conforme alla disciplina vigente al tempo del delitto
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiesto per la sintesi dei motivi nel ricorso; la Corte ha considerato i motivi così esposti
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento
legge n. 36/2019 art. 5, comma 1, lett. a
Richiamata rispetto alla modifica dell'art. 624-bis: la Corte ha escluso che la modifica sia stata applicata retroattivamente in modo sfavorevole
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Citate in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha usato il criterio per liquidare 3.000 euro a ciascun ricorrente
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto operata dal giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputazione originaria contiene elementi specifici idonei a mettere l'imputato in condizione di difendersi dal nuovo inquadramento
- La mera alternativa interpretativa proposta dal ricorrente non è sufficiente in Cassazione: la manifesta illogicità della motivazione richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non solo un'ipotesi diversa
- Questioni non sollevate nel gravame (atto d'appello) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; ciò impedisce di contestare profili non oggetto di impugnazione in sede di merito
- La verifica di retroattività sfavorevole di una modifica normativa si effettua confrontando la pena applicata con la disciplina vigente al tempo del fatto; se la pena rientra nella forbice allora non sussiste violazione dell'art. 2 c.p.
- La Corte può condannare i ricorrenti alle spese e prevedere il versamento di somme alla Cassa delle ammende quando i ricorsi risultino manifestamente infondati o inammissibili
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