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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10123/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Cagliari che, in parziale riforma del Tribunale di Oristano, aveva derubricato o confermato imputazioni e inflitto pene per furto in abitazione, falso e altri reati. Le doglianze principali erano: (1) violazione del principio di correlazione accusa-sentenza (art. 521 c.p.p.) per la riqualificazione da ricettazione a furto in abitazione, contestata da Milanovic e Mihajlovic; (2) vizio di motivazione e manifesta illogicità nella ritenuta responsabilità penale e nella mancata concessione delle attenuanti generiche (Milanovic); (3) applicazione retroattiva di una modifica sanzionatoria (art. 624-bis c.p.) e quindi violazione del principio di non retroattività della legge penale sfavorevole (Jovanovic); (4) violazione di legge e richiamo alla giurisprudenza europea in tema di correlazione tra imputazione e decisione (soprattutto per Jovanovic).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili e respinto tutte le doglianze. Ha ritenuto che la riqualificazione in termini di furto in abitazione non violasse il principio di correlazione tra accusa e sentenza perché l'originaria imputazione conteneva elementi sufficienti a mettere gli imputati in condizione di difendersi. Ha giudicato adeguata e non manifestamente illogica la motivazione dei giudici del merito circa la responsabilità e il diniego delle attenuanti generiche, evidenziando la preordinazione del reato e i precedenti specifici. Ha escluso l'illegittima retroattività della legge penale sfavorevole: la pena inflitta rientrava nella forbice prevista dalla norma vigente all'epoca del fatto. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno è stato condannato a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. b) e lett. e)

    Usato per indicare i mezzi di impugnazione consentiti in cassazione: lett. e) per vizio di motivazione (contraddittorietà o manifesta illogicità), lett. b) per violazione di legge. La Corte ha ritenuto i ricorsi privi dei presupposti di queste censure

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ha interpretato che la riqualificazione del reato è lecita quando l'imputazione iniziale contenga elementi fondamentali tali da consentire all'imputato di difendersi efficacemente

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma incriminatrice del furto in abitazione: la Corte ha accertato che la pena inflitta rientrava nella forbice prevista dalla formulazione vigente al tempo del fatto, escludendo retroattività sfavorevole

  • art. 2 cod. pen. (principio di non retroattività)

    Richiamato da Jovanovic per contestare presunta retroattività; la Corte ha escluso la violazione perché la pena applicata era conforme alla disciplina vigente al tempo del delitto

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiesto per la sintesi dei motivi nel ricorso; la Corte ha considerato i motivi così esposti

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità: la Corte ha posto a carico dei ricorrenti le spese del procedimento

  • legge n. 36/2019 art. 5, comma 1, lett. a

    Richiamata rispetto alla modifica dell'art. 624-bis: la Corte ha escluso che la modifica sia stata applicata retroattivamente in modo sfavorevole

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citate in relazione alla determinazione equitativa delle somme da versare alla Cassa delle ammende; la Corte ha usato il criterio per liquidare 3.000 euro a ciascun ricorrente

Massime di principio

  • La riqualificazione del fatto operata dal giudice non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se l'imputazione originaria contiene elementi specifici idonei a mettere l'imputato in condizione di difendersi dal nuovo inquadramento
  • La mera alternativa interpretativa proposta dal ricorrente non è sufficiente in Cassazione: la manifesta illogicità della motivazione richiede che la ricostruzione alternativa sia inconfutabile e non solo un'ipotesi diversa
  • Questioni non sollevate nel gravame (atto d'appello) non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione; ciò impedisce di contestare profili non oggetto di impugnazione in sede di merito
  • La verifica di retroattività sfavorevole di una modifica normativa si effettua confrontando la pena applicata con la disciplina vigente al tempo del fatto; se la pena rientra nella forbice allora non sussiste violazione dell'art. 2 c.p.
  • La Corte può condannare i ricorrenti alle spese e prevedere il versamento di somme alla Cassa delle ammende quando i ricorsi risultino manifestamente infondati o inammissibili

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